La TARSU per le imprese artigiane: un annoso problema che la CLAAI sta cercando di risolvere
di EGIDIO PAOLUCCI*
Con il presente numero del nostro notiziario, riteniamo opportuno tornare nuovamente in argomento di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Attuale più che mai è l’argomento avendo le imprese – come si sa – da poco provveduto ad eseguire i pagamenti imposti dalle amministrazioni locali a tale titolo.
Nel dare seguito ai diversi articoli pubblicati su questa rubrica ribadiamo la nostra linea di pensiero già anticipata circa l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) alle aree produttive (artigianali ed industriali) e ciò anche alla luce degli ulteriori approfondimenti che la nostra Associazione da ultimo ha eseguito in materia.
Ed invero, dopo il necessario approfondimento dell’argomento, ci sentiamo di confermare le posizioni già espresse circa la correttezza della tassazione delle aree produttive artigianali ai fini Tarsu, siccome, per le modalità con le quali viene attuata da alcune amministrazioni locali, in molti casi, appare errata e di conseguenza comporta tassazioni ingiuste a carico delle aziende.
La sottoposizione a tassa delle aree produttive artigianali (dove di norma si producono quasi esclusivamente rifiuti speciali), con le modalità con le quali è imposta da numerose amministrazioni locali, in molti casi, non trova giustificazione nelle norme di legge, e ciò a maggior ragione se ci si trova in assenza di un provvedimento esplicito di assimilazione.
Ed infatti il D.Lgs. 152 del 3/04/2006 ha confermato il principio secondo il quale le aree destinate ad attività artigiane non sono affatto tassabili sia perché vi è la presunzione che in esse non si producono rifiuti assimilabili a quelli urbani sia perché l’assimilazione non può essere ritenuta implicita come ha ritenuto fare qualche amministrazione locale.
Non possiamo dimenticare che la medesima norma e quelle anteriori che l’hanno preceduta impongono alle imprese di smaltire a proprie spese i rifiuti speciali prodotti dalla lavorazione delle materie prime; le nostre imprese sanno quanto sia già di per sé oneroso, in termini economici, il contratto annuale di smaltimento che ognuna di esse è tenuta a stipulare con imprese specializzate.
Appare difficilmente comprensibile che, sulla medesima area produttiva, vi sia una doppia imposizione ovvero l’una attraverso il pagamento del canone annuale di smaltimento che per Legge l’impresa deve stipulare con i privati e l’altra attraverso il pagamento della tarsu che le amministrazioni locali impongono di pagare.
Ecco il motivo per il quale questa Associazione, ovviamente sensibile ai problemi che coinvolgono il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa, sta ponendo in essere una serie di iniziative al fine di porre fine a questo annoso problema.
Iniziative che sono finalizzate alla dichiarazione della completa esenzione delle aree produttive dalla Tarsu e, qualora, possibile alla richiesta di restituzione di tutti gli importi pagati fino ad ora, ovviamente nel limite della prescrizione del diritto.
Per ulteriori informazioni, potrete rivolgervi ai nostri uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 dove potrete assumere tutti i dettagli dell’iniziativa e ricevere il modulo da noi predisposto per la richiesta di esecuzione e di rimborso.
responsabile ufficio legale Claai