di DOMENICO BERRITTO
Il Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/08 affronta i rischi connessi all’utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche, imponendo al datore di lavoro l’obbligo della salvaguardia dei lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica attraverso l’analisi e la valutazione del rischio, e la successiva adozione di adeguate misure di protezione, sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo (art. 80). Viene così esplicitato l’onere, in capo al datore di lavoro, della valutazione del rischio elettrico, richiesta già anche dalla legislazione precedente (D.Lgs. 626/94) e troppo spesso confusa con la sola conformità degli impianti alla regola dell’arte.
D’altra parte, con l’abrogazione del D.P.R. 547/55, ad opera dell’art. 304 del D.Lgs. 81/08, è sicuramente venuto a mancare un importante e consolidato punto di riferimento nella prevenzione degli infortuni nel settore elettrico, e di conseguenza sono spariti molti vincoli che in passato consentivano di stabilire se la legge fosse rispettata o meno (ad esempio il limite di 20 ohm per la resistenza di terra indicato nel vecchio D.P.R. 547/55).
In coerenza con l’approccio comunitario, il legislatore richiede adesso al datore di lavoro la valutazione del rischio ed il conseguimento della sicurezza elettrica, senza peraltro indicare i modi per raggiungerla, in quanto lasciati alla scelta del valutatore.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto 81/2008, la valutazione del rischio elettrico si considerava effettuata nel momento in cui veniva garantita la conformità degli impianti alla regola dell’arte; questo perché un impianto realizzato nel rispetto delle norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) non comporta l’onere, per il datore di lavoro, di valutare il rischio elettrico, in quanto il normatore ha già provveduto a valutarlo e ad indicare, di conseguenza, le misure necessarie a ridurlo entro il limite accettabile.
Ovviamente questo è un approccio di conformità degli impianti piuttosto che di valutazione del rischio perché, anche se la realizzazione è conforme alle norme CEI (quindi a regola d’arte), rimane un rischio residuo che bisogna comunque gestire. Solo un corretto esercizio ed una regolare manutenzione degli impianti, unitamente ad una progettazione a regola d’arte, rappresentano l’azione più efficace per contribuire ad aumentare la sicurezza di funzionamento degli stessi, tutelando quindi maggiormente la sicurezza e l’incolumità delle persone. La reale applicazione della legislazione tecnica è tuttavia raggiungibile soltanto se i garanti dell’attuazione della legge assicurano i necessari controlli; la regola dell’arte ed i controlli devono quindi viaggiare a braccetto. Infatti, anche quando ben progettato e realizzato l’impianto può velocemente divenire pericoloso se non adeguatamente mantenuto.
Per raggiungere un livello di rischio “accettabile”, inoltre, non si può prescindere dal comunicare (informare, formare, addestrare) efficacemente i rischi a tutte le persone esposte e praticamente tutti i lavoratori impegnati nei luoghi di lavoro.
Partendo da una situazione di conformità alla regola dell’arte, è fondamentale allora individuare ogni situazione di pericolo ragionevolmente prevedibile, sia in condizioni ordinarie che in condizioni straordinarie, nonché le persone esposte al rischio, con l’obiettivo di individuare eventuali aspetti lacunosi nella struttura organizzativa aziendale che potrebbero riservare brutte sorprese.
In definitiva bisogna assicurare che, per ogni sorgente di rischio, la sicurezza elettrica sia garantita nelle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione; in altre parole è necessario che il rischio residuo, cioè il rischio che permane dopo l’applicazione delle misure di protezione, venga mantenuto, in ogni istante di vita dell’impianto, al di sotto del limite di rischio accettabile. Si considera accettabile il rischio residuo che permane dopo che sono state applicate correttamente le leggi e le norme tecniche emanate dal CEI, o armonizzate a livello europeo dal CENELEC; sono mantenute nel tempo le condizioni previste dalle leggi e dalle norme tecniche; gli apparecchi, i collegamenti e gli impianti sono utilizzati in conformità alla corretta formazione fornita agli utenti ed alle procedure indicate nel D.Lgs. 81/08.
A seguito della valutazione del rischio sono attuate le misure di prevenzione e protezione, che si suddividono quindi in misure di tipo tecnico e misure di tipo organizzativo/procedurale.
Le misure tecniche sono studiate già in sede normativa e devono essere attuate durante la progettazione, l’installazione, la costruzione, l’adeguamento e la ristrutturazione. Le misure organizzative e procedurali devono essere volte a garantire nel tempo il mantenimento della regola d’arte, nonché all’uso sicuro di apparecchi, impianti e collegamenti in conformità alla formazione fornita ed alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08.
La valutazione così condotta consente di ritenere “accettabile” il rischio elettrico; oppure individua carenze che permettono di ritenere accettabile il rischio solo a seguito di mirati interventi entro tempi prestabiliti; ovvero consente di ritenere “non accettabile” il rischio elettrico e quindi dovranno essere indicate le limitazioni da prevedere all’uso degli impianti e/o degli apparecchi elettrici.
*consulente Claai
per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.