Lavoro Accordo Claai – Siae per le copisterie:
chiarimenti e norme per non incorrere in sanzioni
In merito all’accordo con Siae per le fotocopie di testi tutelati dal diritto d’autore, si richiama l’attenzione sul fatto che ispettori Siae stanno effettuando controlli a tappeto sulla corretta osservanza delle disposizioni di Legge e dei contenuti dell’accordo.
In tale quadro, la Claai invita le imprese di copisteria ad aderire all’accordo Claai – Siae, che prevede particolari sconti sui diritti da versare.
Riportiamo alcuni opportuni chiarimenti sulla Legge 18 agosto 2000, numero 248 recante “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”:
” Il limite previsto dalla Legge del 15 per cento fotocopiabile di un volume va calcolato sul numero totale delle pagine del libro, esclusa la pubblicità e comprese l’introduzione, la prefazione, l’indice e la bibliografia;
” per fotocopiare un volume oltre il limite del 15 per cento si deve ottenere un’autorizzazione degli aventi diritto, tramite l’editore;
” concorre nell’illecito la copisteria che sia consapevole della trasgressione della norma da parte di un utente che si presenti più volte in copisteria chiedendo ogni volta di copiare meno del 15 per cento;
” per le riviste elettroniche valgono i principi generali previsti dalla Legge sul diritto d’autore, che comportano la necessità di autorizzazione per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico;
” i responsabili dei centri copia dovranno portare a conoscenza dell’utente in modo idoneo (attraverso avvisi che richiamino le norme di Legge), l’esistenza del limite del 15 per cento.
” i titolari delle copisterie che svolgono anche attività di rilegatura (che consta anche nel rilegare un intero libro fotocopiato altrove) non sono tenuti a sapere cosa contiene il fascicolo e se anche lo sapessero non potrebbero essere ritenuti responsabili della illecita fotocopiatura in quanto non effettuata da loro;
” le fotocopie di fotocopie sono formalmente legali entro i limiti previsti dalla legge (15 per cento – uso personale) e a condizione che le fotocopie da riprodurre riportino l’indicazione dei dati identificativi dell’opera (titolo, autore, editore);
” la Legge sul diritto d’autore non consente la riproduzione digitale (da supporto cartaceo a file digitale, ottenuta mediante scansione) che deve essere sempre autorizzata dall’editore. Anche la successiva riproduzione da file a carta non è consentita. Pure la pratica di scaricare da Internet i testi da cui trarre poi le fotocopie non è libera e deve essere espressamente autorizzata dagli aventi diritto;
” la Legge prevede che la riproduzione di opere sia libera solo se effettuata per uso personale. Per i professionisti, le società, non essendo in presenza di uso personale, si dovrà chiedere autorizzazione all’editore anche al di sotto del limite (15 per cento) previsto dalla Legge.
dal Notiziario CLAAI – Giugno 2002





