Il 27 gennaio 2011 le Organizzazioni dell’artigianato CLAAI, Confartigianato, CNA e Casartigiani e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’“Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei”, attuando, in tal modo, l’accorpamento dei contratti Legno, Arredamento, Mobili ed Escavazione, Lapidei, come previsto dal nuovo modello contrattuale.
L’accordo che avrà durata triennale e scadrà il 31/12/2012, prevede un aumento retributivo a regime pari a 80,00 euro, riferito al livello D del settore Legno. Tale incremento verrà erogato in tre tranches così ripartite: 35,00 euro dal 1° febbraio 2011; 30,00 euro dal 1° settembre 2011; 15,00 euro dal 1° giugno 2012.
Per il settore Lapidei, l’incremento salariale a regime è pari a 84,00 euro, riferito al 5° livello, da erogarsi in tre tranches così ripartite: 37,00 euro dal 1° febbraio 2011; 31,00 euro dal 1° settembre 2011; 16,00 euro dal 1° giugno 2012.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari a 150,00 euro. Tale importo sarà erogato in due tranches, di cui la prima pari ad euro 80,00 in occasione della retribuzione del mese di aprile 2011; e la seconda di euro 70,00 in occasione della retribuzione del mese di ottobre 2011. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo in parola, l’importo di “una tantum” di cui sopra verrà erogato nella misura del 70%, alle medesime decorrenze.
L’accordo prevede, inoltre:
● L’ampliamento della sfera di applicazione ai consorzi costituiti da artigiani, alle piccole e medie imprese ed ai consorzi tra queste, anche in forma cooperativistica.
●L’impegno delle parti ad incontrarsi, entro due mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, per definire la collocazione contrattuale del “restauro artistico”.
●Un periodo di affiancamento, tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che dopo l’assenza di quest’ultimo e per una durata massima complessiva di 3 mesi, in caso di assunzione a termine per sostituzione. In caso, invece, di assenza per malattia, l’affiancamento è consentito se la durata della malattia è superiore a 2 mesi.
●La regolamentazione della proroga del rapporto di apprendistato in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. malattia, infortunio, maternità, congedo parentale, ecc.) o nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali o occupazionali.
●La stipula del contratto di apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo anno di età, per quei soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28/3/2003, n. 53.
●La definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante del settore Lapidei, nonché l’impegno ad incontrarsi entro 6 mesi dalla stipula dell’accordo in oggetto, per la definizione dei profili formativi dei settori Cemento, Calce, Gesso, Malte Laterizi ed eventualmente aggiornare i profili formativi del settore Legno.
●L’attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa a fronte di un contributo mensile a carico dell’azienda pari a 10,42 euro.
●Il recepimento degli accordi interconfederali in materia e la contrattualizzazione delle prestazioni della bilateralità.
Tutte le imprese interessate per qualsiasi ulteriore informazione e per ritirare una copia del nuovo contratto di lavoro possono rivolgersi agli uffici della CLAAI – Napoli – Piazza Garibaldi, 49 – Tel. 081/5544990.