Il Ministero della Salute è intervenuto, con propria circolare del 17 dicembre 2004, per fornire chiarimenti in merito al contenuto dell’art. 51 della legge 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori, la cui entrata in vigore è fissata per il 10 gennaio 2005.
In sintesi la circolare precisa quanto segue:
– Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che sono aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
– La realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
– Per ciò che concerne l’ambito oggettivo di applicazione della norma, esso applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico.
– Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all’interno dei locali.
– Sono state inasprite tutte le sanzioni per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta di curare l’osservanza del divieto. A carico dei soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati (nei locali privati si identificano nei conduttori dei locali o nei collaboratori da essi formalmente delegati) ricadono i seguenti obblighi:
1) richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di
contravvenzione;
3) esporre appositi cartelli indicanti il divieto di fumare.
E’ da sottolineare che, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, oltre alle sanzioni previste dalla legge n. 3/2003, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.