Modificata la Legge Regionale sul confezionamento e la commercializzazione del pane
Con le modifiche adottate dal Consiglio Regionale della Campania è stata definitivamente approvata la legge che disciplina il confezionamento e la commercializzazione del pane. La legge entra in vigore il 6 agosto 2005; da quella data tutti i panifici dovranno attrezzarsi per poter confezionare i singoli pezzi di pane con carta trasparente per alimenti sigillata recante un’etichetta con l’indicazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed eventuali altre indicazioni. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esentati dall’obbligo della confezione.
Pubblichiamo il testo definitivo della legge.
“Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane”
Articolo 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina il confezionamento e la commercializzazione del pane sul territorio della regione Campania.
Articolo 2
Confezionamento e commercializzazione
1. I produttori di pane hanno l’obbligo di confezionare i singoli pezzi con sacchetti di carta per alimenti sigillati, eventualmente provvisti di finestra per assicurare la visibilità del contenuto, sui quali è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.
2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.
3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall’obbligo della confezione.
4. Sul territorio della regione Campania non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.
5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 3
Costi
1. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell’attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell’artigianato
Articolo 4
Sanzioni
1. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.
2. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede all’irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, e della legge regionale 1 gennaio 1983, n.13. Entro l’esercizio successivo a quello di riscossione delle sanzioni, la Regione ripartisce ed assegna la metà dei proventi acquisiti in bilancio derivanti dall’applicazione delle sanzioni ai comuni in cui hanno sede le imprese sanzionate.
Articolo 5
Decorrenza
1. La presente legge ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.