Movimentazione dei carichi : le novità del Testo Unico
Modifiche e nuovi obblighi previsti per la movimentazione manuale dei carichi dal Decreto 81/08 e dal più recente decreto 106/09
di DOMENICO BERRITTO
Le statistiche più recenti lo indicano chiaramente le patologie causate in modo diretto o indiretto dalla Movimentazione manuale di carichi occupano ancora oggi una delle prime posizioni nelle cause di malattia professionale denunciate. Nell’Unione Europea circa il 24% dei lavoratori soffre di mal di schiena e circa il 22% lamenta dolori muscolari ed anche al livello Italiano la situazione non migliora se consideriamo che dal 2001 al 2005 sono stati denunciati ogni anno all’INAIL circa 2500 casi di disturbi muscolo scheletrici con tendenza all’aumento. Oltre a questi dati c’è comunque da considerare che spesso queste patologie non vengono denunciate poiché sottovalutate o erroneamente classificate come comuni malattie.
Il legislatore nel testo del D.Lgs. 81/2008 ha preso in considerazione con il Titolo VI tali fattori di rischio, apportando alcune importanti novità rispetto al precedente titolo V del D.Lgs. 626/94.
Un primo aspetto di novità è già nella definizione dell’art. 167 in cui le possibili conseguenze delle operazioni di “trasporto o sostegno di un carico” vengono estese a tutti i rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso- lombari, che ricomprendono, quindi, patologie come quella della spalla e/o degli arti inferiori.
Una ulteriore novità è costituita dalla formulazione dell’art. 168 in cui si fa espresso richiamo alle norme tecniche ed in particolare alla norma ISO 11228 che tratta la movimentazione manuale.
Una delle modifiche più importanti apportate è sicuramente nell’Allegato XXXIII al Testo Unico in cui è sparito il riferimento ai 30 Kg quale “carico troppo pesante” per far posto alle disposizioni della norma ISO 11228 (ossia 25 Kg per uso professionale – lavoratori adulti).
Il calcolo dell’indice di sollevamento “R” viene eseguito rapportando il peso effettivamente sollevato con il Peso limite raccomandato.
Se il valore R<0.85 si rientra in un’area di rischio “accettabile” e non sono richiesti interventi specifici; se il valore è compreso tra 0.85<R<1 la situazione lavorativa necessita dell’adozione di alcune cautele (formazione del personale, sorveglianza sanitaria); se il calcolo evidenzi una situazione di rischio R >1 si renderà necessario un intervento immediato di prevenzione e protezione, con il ricorso eventualmente ad attrezzature meccaniche che evitino il ricorso alla movimentazione manuale, nonché sorveglianza sanitaria periodica.
Altra novità introdotta è l’obbligo per il datore di lavoro di valutare, attraverso apposite procedure di calcolo e nell’ambito della MMC, anche il rischio da movimentazione ripetitiva come ad esempio può avvenire in lavori di assemblaggio in catena di montaggio.
Infine viene introdotto, con l’articolo 169 comma 2, oltre alla già prevista formazione ed informazione, anche l’obbligo di addestramento alla movimentazione manuale dei carichi, relativamente alle corrette manovre e procedure da adottare.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.





