Il ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto 31 gennaio 2006, avendo rilevato dalla documentazione fornita dall’INAIL il consistente avanzo economico di gestione della “Assicurazione Casalinghe” dovuto allo squilibrio tra le uscite per le prestazioni erogate e le entrate relative ai premi introitati, ha esteso la copertura assicurativa ai casi di infortunio mortale.
Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima di cui all’art. 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999 n. 493.