Con l’Ordinanza n.37 del 22/04/2020, successivamente modificata dall’ordinanza numero 39 del 25/04/2020, la Regione Campania ha emanato nuove disposizioni in materia di “Attività e servizi di ristorazione – Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020”
Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:
- sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e con i seguenti orari (vedi anche il chiarimento numero 22 del 28 aprile [1]):
- quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7:00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14:00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02:00 alle ore 8:00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
- quanto ai ristoranti e pizzerie, l’attività sarà possibile dalle ore 16:00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23:00;
- Negli orari di cui ai precedenti punti 1 e 2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.
- Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.
- Sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al protocollo allegato.
- È fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività autorizzate e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione. Le attività di ristorazione, ai sensi del chiarimento n. 24 del 29 aprile [2], potranno, al contrario, restare aperte il 1° maggio.
- Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni).
- L’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 è confermata per quanto non modificato dal presente provvedimento. [3]
Scarica il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro [4]
Verifica subito i servizi della CLAAI per adeguare la tua attività alle norme di prevenzione del contagio, a tal proposito, abbiamo sviluppato un apposito “pacchetto sicurezza” [5].