Il Ministero dei Trasporti ha fornito interpretazioni autentiche rispetto alla normativa vigente in materia di immatricolazione di mezzi adibiti al soccorso stradale. In particolare, per svolgere l’attività di soccorso stradale vengono utilizzati i veicoli multivalenti adibiti a soccorsi e recuperi automobilistici (attività di soccorso stradale) che rientrano nella categoria degli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale.
Detti veicoli sono esenti dall’applicazione della legge n. 298/1974 che disciplina il trasporto di cose, quindi non vanno immatricolati conto terzi ma:
– a) possono essere adibiti oltre che al soccorso stradale anche alla rimozione di veicoli collocati in un’area pubblica;
– b) non possono mai essere adibiti al trasporto di merci e persone in generale ed, in particolare, di veicoli al di fuori del soccorso stradale vero e proprio.
Per chi effettua, con questi veicoli, dei trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio sono previste specifiche sanzioni.
Per attività di soccorso stradale si intende il carico del veicolo in avaria finalizzato al trasporto dello stesso in un’officina di autoriparazione al fine di effettuare interventi di ripristino.
Questa attività può essere liberamente esercitata sia da officine di autoriparazione che da imprese a condizione che:
– a) l’attività di “soccorso stradale” risulti dal registro delle imprese della Camera di Commercio;
– b) le stesse siano in possesso dei requisiti previsti.
I veicoli specificamente attrezzati per il recupero (soccorso stradale) vengono utilizzati anche per il servizio di rimozione dei veicoli collocati in un’area pubblica, in divieto di sosta o di fermata; il servizio di rimozione può essere effettuato dai soggetti in possesso della licenza comunale per autorimessa, dotati dei suddetti veicoli.
Tuttavia, l’attività di soccorso e rimozione dei veicoli è consentita in autostrada solo alle imprese appositamente autorizzate dall’ente proprietario o concessionario.
I veicoli ad uso speciale sono esenti dall’applicazione della legge n. 298/1974 che disciplina il trasporto di cose, a prescindere che il veicolo recuperato venga poi depositato nella propria officina o venga depositato in officina di terzi.
Il trasporto di cose (veicoli in avaria o sinistrati o merci contenute in tali veicoli) e di persone (eventualmente trasportate, in quanto coinvolte nell’incidente), infatti, costituiscono attività funzionale all’uso speciale cui è destinato il veicolo e cioè del soccorso e del recupero del veicolo in avaria o sinistrato.
L’utilizzo di un veicolo ad uso speciale per soccorso stradale per effettuare attività di mero trasporto di veicoli (usati o nuovi ma senza l’attività del recupero o del soccorso) comporta l’applicazione di sanzioni:
– a) amministrative in relazione alla massa del veicolo nel caso di autotrasporto per conto terzi;
-b) amministrative e, in certi casi, il fermo del veicolo nonché la contestazione di trasporto abusivo in conto proprio (che riguarda chi dispone il trasporto o il proprietario del veicolo) e la contestazione della mancanza dei documenti di trasporto (trasporto in conto proprio senza licenza).
L’approvazione dei veicoli ad uso speciale per soccorso stradale comporta l’approvazione del tipo di veicolo in unico esemplare presso i CPA oppure presso il competente UMC previa presentazione di una relazione tecnica che contenga, tra l’altro, il calcolo e la verifica dei dispositivi che equipaggiano il veicolo nonché una dettagliata descrizione del loro funzionamento.
Il veicolo allestito in unico esemplare deve essere sottoposto a visita e prova presso l’UMC competente in base alla sede della ditta che ha effettuato l’allestimento.
Invece, i veicoli muniti di particolari carrozzerie idonee al trasporto esclusivo di altri veicoli (ad esempio: con guide carrabili e rampe di carico):
– a) sono inquadrati quali autoveicoli per il trasporto specifico di veicoli e quindi vanno immatricolati in conto terzi o in conto proprio;
– b) consentono lo svolgimento dell’attività di trasporto dei veicoli intesa come spostamento di veicoli (circolanti o nuovi) da un luogo all’altro per fini diversi dal soccorso stradale o dalla rimozione;
– c) differiscono da quelli ad uso speciale per soccorso stradale in quanto, pur essendo caratterizzati da una carrozzeria molto simile (pianale, rampe di carico, ecc.) non sono attrezzati per soddisfare le specifiche esigenze che riguardano il recupero dei veicoli in avaria ma solo quelle relative all’attività di trasporto dei veicoli;
– d) possono effettuare il mero trasporto di un veicolo in avaria dal luogo ove si è fermato all’officina di autoriparazione o all’area privata, nel rispetto comunque di eventuali limiti stabiliti dall’ente proprietario della strada.