Il ministero del Lavoro ha precisato i nuovi obblighi per gli addetti alle attività di montaggio e smontaggio o trasformazione di ponteggi.
In particolare:
– gli addetti di tale settore sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione entro il 23 febbraio 2008
– prima del 23 febbraio 2008, la pregressa esperienza biennale o triennale che consente di proseguire l’attività, può essere autocertificata, ai sensi della legge, dal lavoratore stesso facendo riferimento all’attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio in un settore che prevede l’impiego di ponteggi
– per i lavoratori e per i preposti (siano essi titolari, soci o dipendenti) che non possono vantare le suddette esperienze antecedenti al 23 febbraio 2006, l’obbligo di formazione è immediato e preventivo allo svolgimento della mansione
– l’obbligo di formazione non è previsto per chi utilizza i ponteggi
– per i montatori dei soli ponteggi su ruote (trabattelli), vige l’obbligo per il datore di lavoro della formazione generica prevista per i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari.