Occupazione femminile:
Contratti di Inserimento ex art. 54 comma 1 lettera e) del D.lgs. 276/2003
E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale relativo alle assunzione di donne con contratto di inserimento per l’anno 2008.
Sostanzialmente il Decreto Ministeriale, per l’anno 2008 stabilisce che i datori di lavoro possono assumere con contratto di inserimento donne, senza limiti di età, in tutte le Regioni e Province autonome beneficiando delle riduzioni contributive già previste per i contratti di formazione e lavoro articolate in base al settore di appartenenza ed all’ubicazione territoriale dei datori di lavoro medesimi e specificate nella seguente tabella:
NATURA DEL DATORE DI LAVORO |
UBICAZIONE TERRITORIALI |
MISURA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA |
IMPRESE ARTIGIANE |
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna ____________________________ ALTRE REGIONI |
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI ______________________________ 25% |
IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE CON MENO DI 15 DIPENDENTI |
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna ____________________________ ALTRE REGIONI |
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI ______________________________ 25% |
IMPRESE NON ARTIGIANE |
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna ____________________________ ALTRE REGIONI |
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI ______________________________ 25% |
Ricordiamo che le riduzioni contributive superiori al 25% sono applicabili a condizione che:
– ai lavoratori sia garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa;
– l’agevolazione non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore assunto.
Per i disabili la percentuale è aumentata al 60 per cento. Detto costo salariale include la retribuzione lorda (vale a dire prima dell’applicazione dell’imposta) ed i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori compresi quelli dovuti all’INPS e all’INAIL;
– l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato, altrimenti deve riguardare i posti resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.
Ricordiamo altresì che per le donne assunte con contratto di inserimento non ci si può avvalere del sottoinquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro.
Pertanto nei casi in cui non siano applicabili i benefici economici, la convenienza dell’assunzione di donne con contratto di inserimento resta limitata alla sola possibilità di escludere tali lavoratrici dal conteggio dei dipendenti per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Si precisa che per essere pienamente operativo il suddetto Decreto Ministeriale necessita della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oltre che delle istruzioni operative INPS.