Il ministero dell’Industria ha confermato che dalla disanima delle disposizioni legislative in materia non si evince la necessità per le imprese artigiane orafe di munirsi della licenza di Pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi di produzione propria. Permane l’obbligo di tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui all’articolo 128 del Tulps. Tale orientamento è stato condiviso anche dal ministero dell’interno, che ha inviato sull’argomento apposita circolare ai questori. Si è ribadito, infine, quanto affermato in ordine al possesso in capo ai titolari delle imprese artigiane orafe dei requisiti di onorabilità che, ove non espressamente previsti da specifiche norme di settore, coincidono con i requisiti indicati dall’articolo 11 del Tulps.
dal Notiziario CLAAI – Marzo 2002