Il Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 19 gennaio 2011 ha ribadito che la formazione professionale del personale addetto alla conduzione di impianti termici civili non è di competenza dello Stato, ma delle Regioni, così come già disposto dalla la sentenza n. 250 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale. La sentenza ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 287 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce l’obbligo di un patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW, rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro al termine di un corso con superamento di un esame.
La circolare del Ministero del Lavoro specifica che il patentino può essere rilasciato da una autorità individuata dalle leggi regionali anziché dalla Direzione provinciale del lavoro ma, in attesa di disposizioni regionali in merito, la disciplina sarà gestita in via transitoria dalle stesse Direzioni Provinciali del Lavoro così come prevede il D.M. 12 agosto 1968.