Niente più imposta sulla pubblicità degli esercizi commerciali: questo il provvedimento contenuto nella manovra finanziaria numero 448 del 2 dicembre 2001.
Ma le cose per le imprese commerciali vanno addirittura meglio di quanto sembrava: la circolare ministeriale numero 1 dell’8 febbraio 2002 ha esteso l’agevolazione anche agli esercizi commerciali che utilizzano insegne luminose di quadratura superiore ai cinque metri, interpretando in maniera estensiva la predetta legge.
Ma veniamo al contenuto della nuova disposizione.
L’articolo 10 della legge numero 448/01 ha modificato il decreto legislativo 15 novembre ’93 numero 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni.
In particolare, la norma ha stabilito che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
La norma aveva lasciato gli operatori in dubbio sull’identificazione delle insegne ammesse all’agevolazione fiscale ed in ordine alla sorte riservata, invece, alle insegne di quadratura superiore a quella indicata.
È risultato quindi necessario l’intervento della circolare ministeriale numero 1 dell’8 febbraio 2002 che, lungi dal penalizzare il contribuente, ha addirittura fornito un’interpretazione alla legge più favorevole, nello spirito della stessa norma contenuta nella disposizione richiamata.
Quindi la circolare fornisce la nozione di insegna, stabilendo che la stessa non è solo quella apposta sulla sede dell’attività o presso le pertinenze della stessa, ma si caratterizza essenzialmente sotto il profilo funzionale.
Importante è anche l’intervento della circolare in ordine alla sorte destinata agli esercizi che possiedono un’insegna con quadratura superiore ai cinque metri.
Secondo una prima interpretazione, i detti esercizi non sarebbero stati ammessi al beneficio dell’esenzione.
La circolare più volte richiamata, invece, sembra chiaramente indicare che, risalendo all’intento del legislatore, lo “sconto” vada applicato a tutti: quindi anche a quelle insegne di superficie superiore.
Così, per fare un esempio, l’esercizio che possiede un’insegna di dieci metri quadrati, pagherà il tributo solo per cinque metri, ovvero per la sola parte eccedente i cinque metri – per così dire – in franchigia.
Non c’è che dire: un bel segnale che dimostra l’intento del Governo di “virare” nella direzione di agevolare l’iniziativa economica e le imprese.
Appare davvero sconcertante la segnalazione pervenutaci da parte di alcuni nostri associati, che ci hanno riferito che, recatisi presso gli sportelli degli uffici comunali (ben consci di avere diritto all’esenzione), si sono visti rispondere che non vi sarebbe stata alcuna esenzione e che la tassa dovrà, comunque, essere pagata – così come negli anni precedenti – a titolo di un non meglio specificato “canone”.
Il solito svogliato impiegato di turno si sarebbe riferito ad una delibera approvata dal consiglio comunale nello scorso gennaio (prima della scadenza naturale del pagamento fissata per il 31 gennaio 2002) ma sul contenuto di tale delibera, sulla sua effettiva esistenza e – soprattutto – sull’oggetto del “canone” non vi è assolutamente alcuna informazione e l’impiegato, che pur ne sbandiera l’esistenza, non ne conosce estremi e contenuti.
Saremmo curiosi, a dire il vero, di avere cognizione di tale disposizione che, stando così le cose, avrebbe la pretesa di superare le leggi dello Stato, mediante un mero mutamento del titolo giuridico e di imporre una tassa che dalle stesse leggi è stata espressamente abrogata.
Nell’attesa ci limitiamo a segnalare ai nostri lettori ed associati che la medesima misteriosa delibera avrebbe rinviato al 31 marzo 2002 l’obbligo del pagamento del suddetto “canone” (già tassa abolita sulla pubblicità commerciale) e, pertanto, non c’è tempo da perdere: occorre segnalare anche alla propria organizzazione di categoria ogni richiesta di pagamento per tasse e tributi che appaiano non dovuti o, comunque vessatori, affinché le Associazioni possano attivare tutti gli strumenti di legge a tutela delle singole posizioni.
Egidio Paolucci
responsabile ufficio legale Claai
dal Notiziario CLAAI – Marzo 2002