Aggiornamento normativo
Alla luce del D.M. 18/2025 e del D.L. 39/2025, sono stati chiariti ambito di applicazione, beni assicurabili, scadenze differenziate e conseguenze in caso di inadempimento. Di seguito riportiamo i principali chiarimenti operativi per le imprese.
Il decreto prevede il differimento degli obblighi assicurativi per micro, piccole e medie imprese, che dovranno stipulare polizze per la copertura di danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Le nuove scadenze sono:
- grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno) per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi;
- medie imprese (50-250 dipendenti): termine fissato al 30 settembre 2025;
- piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025.
Chiarimenti operativi sull’obbligo di polizza catastrofale
Ambito soggettivo dell’obbligo
Sono tenute all’adempimento tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica adottata.
Restano escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali opera un distinto sistema mutualistico nazionale.
Beni da assicurare
La copertura deve riguardare esclusivamente le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 2424 c.c., tra cui:
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terreni e fabbricati;
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impianti e macchinari;
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attrezzature industriali e commerciali
Sono indennizzabili solo i beni realizzati o ampliati con titolo edilizio valido oppure oggetto di sanatoria. Gli immobili non conformi sotto il profilo urbanistico non possono essere risarciti in caso di evento catastrofale.
Immobili in locazione
Nel caso di immobili detenuti in locazione, l’obbligo assicurativo ricade anche sull’impresa conduttrice.
In caso di sinistro:
-
l’indennizzo per i danni al fabbricato viene riconosciuto al proprietario;
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il proprietario è tenuto al ripristino dell’immobile;
-
se la copertura stipulata dal conduttore è insufficiente, il proprietario può rivalersi per il danno residuo
Condizioni minime di polizza
La normativa prevede condizioni tecniche minime obbligatorie, tra cui:
-
scoperto pari al 15% del danno;
-
limiti di indennizzo collegati alla somma assicurata.
Ne consegue che l’indennizzo massimo non potrà mai superare il capitale assicurato indicato in polizza, con il rischio di scopertura in presenza di valori assicurati non correttamente determinati.
Scadenze differenziate per dimensione d’impresa
Il termine per l’adeguamento varia in base alla dimensione aziendale:
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grandi imprese: entro il 31 marzo 2025;
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medie imprese: entro il 1° ottobre 2025;
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piccole e micro imprese: entro il 31 dicembre 2025.
Le imprese già in possesso di una polizza con garanzie catastrofali non conformi sono tenute ad adeguarla alla prima scadenza utile.
Conseguenze in caso di inadempimento
La mancata stipula della polizza non comporta sanzioni amministrative dirette, ma può determinare:
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limitazioni o esclusioni dall’accesso a contributi, agevolazioni e risorse pubbliche;
-
effetti negativi su bandi e finanziamenti assistiti da fondi pubblici;
-
potenziali responsabilità civili in specifiche circostanze
Inquadramento generale dell’obbligo assicurativo
Il contesto normativo
L’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023). Esso si applica a:
- Imprese con sede legale in Italia;
- Imprese con sede legale all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, iscritte alla Camera di Commercio.
Esenzioni previste
Sono escluse dall’obbligo assicurativo:
- Le imprese agricole (ex art. 2135 del Codice Civile), per le quali si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici;
- Le imprese con beni immobili gravati da abuso edilizio o privi delle autorizzazioni necessarie.
Il rinvio dell’obbligo
L’originaria scadenza del 31 dicembre 2024 è stata oggetto di revisione a seguito di un lungo iter di concertazione con le parti interessate e dei pareri del Consiglio di Stato. Il Milleproroghe prevede ora un rinvio personalizzato in base alla dimensione dell’impresa.
L’obbligo di polizza rischi catastrofali per le imprese è un passo importante nella gestione del rischio, ma la sua effettiva attuazione è ancora in fase di definizione. CLAAI Campania continuerà a monitorare l’evoluzione della normativa e a fornire aggiornamenti alle imprese associate, affinché possano adeguarsi tempestivamente ai nuovi obblighi previsti dalla legge.
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