L’art. 3 del D.L. 300/07 (G.U. n. 300 del 28.12.06) ha prorogato fino “alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007”, le disposizioni contenute nel capo V parte II del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia (DPR n. 380/2001).
Tali disposizioni prevedono, fra l’altro, l’istituzione dell’Albo Installatori di Impianti.
Si tratta di un Albo in cui deve iscriversi chi riveste la carica di responsabile tecnico nelle imprese che esercitano le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti tecnologici. Di conseguenza nella denuncia di inizio attività la dichiarazione circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali sarà sostituita dall’iscrizione all’Albo.