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Prorogate le prestazioni di FSBA con il nuovo DL Ristori

Con Il Decreto Ristori [1], il Governo ha prolungato di ulteriori 6 settimane, in particolare per le aziende chiuse dai DPCM e dalle ordinanze regionali, tutti gli ammortizzatori sociali e tra questi anche le prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).

Il nuovo periodo di assegno COVID-19 potrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano esaurito le precedenti settimane di “Cassa integrazione” tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.

L’assegno COVID-19 non prevede alcun contributo a carico dei datori di lavoro che abbiano subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Ecco quanto prevede il manuale operativo di FSBA per le 6 SETTIMANE di assegno previste dal D.L. “Ristori” n. 137/2020 [2] e dal D.L. “Ristori bis” n.149/2020

I datori di lavoro possono presentare una nuova domanda con causale COVID-19, tenendo in considerazione quanto segue:

  1. Deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (art. 12 del DL “Ristori bis” [3]);
  2. La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/01/2021.
  3. La durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (d.l. 104/2020) e comunque dal 16/11/2020 al 31/01/2021. N.B. Eventuali settimane utilizzate dal 16/11, relativamente alle 18 settimane (periodo 12/07 – 31/12), saranno decurtate dalle 6 settimane disponibili fino al 31/01/2021.
  4. Devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. 104/2020 (tranne che per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24.10.2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche).
  5. Può essere utilizzato lo stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande.
  6. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo.
  7. È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
  8. La domanda deve essere presentata entro il 30 del mese successivo.
  9. Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del d.l. 104, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).
  10. Deve essere accettata una delle seguenti autodichiarazioni:

In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato finanzia tutti i dipendenti delle aziende artigiane che hanno dovuto sospendere la propria attività ed è l’unico soggetto titolato a erogare gli ammortizzatori sociali ad i dipendenti delle imprese artigiane.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI FSBA

Il Fondo, vista l’eccezionalità del momento, consente l’accesso al finanziamento anche alle aziende che non siano in regola con i versamenti al Fondo Bilaterale (36 mesi di regolarità contributiva).

Il DL “Ristori bis” (art. 12) [4] ha previsto che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto “Ristori” sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data 9 novembre 2020. Successivamente, il DL “Ristori quater [5]” ha previsto che anche i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto-legge “agosto” sono estesi anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

COME FARE PER CHIEDERE L’ASSEGNO COVID-19 DI FSBA

La CLAAI, come sempre, è a disposizione per aiutare le imprese ed i consulenti a gestire la momentanea sospensione lavorativa di tutti o di alcuni dipendenti.

Per maggiori informazioni o per la sottoscrizione del verbale sindacale (obbligatorio per tutte le aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti), potete chiamarci al numero 0815544990 o scriverci all’indirizzo e-mail claainapoli@claaicampania.it [6].

Scarica le nuove procedure di FSBA per la presentazione delle domande “Covid-19” [7] (aggiornate al 2 dicembre) –> ecco le principali novità delle nuove procedure di gestione:

  1. Il 27/10/2020 è stata attivata la possibilità di variare la rendicontazione delle assenze (per maggiori informazioni è possibile vedere a pagina 9);
  2. Il 16/11/2020 è stato aggiornato il punto 6 di pagina 3 delle “PROCEDURE COVID-19”: è stato rimosso il limite del 15 novembre per la presentazione delle domande di assegno COVID-19 da parte delle aziende che abbiano erroneamente presentato domande di CIG in deroga alla regioni.

Scarica il MANUALE OPERATIVO per le prestazioni FSBA previste dal D.L. “agosto” e dai D.L. “ristori” [8] (aggiornato al 14 dicembre) –> Le PROCEDURE ed il MANUALE sono state adeguate al D.L. 157 [5], relativamente alla possibilità di includere nelle domande di integrazione salariale previste dal D.L. 104 (“agosto”), i lavoratori in forza al 09/11/2020.

Inoltre, FSBA il 15 dicembre a stabilito che: “relativamente al codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. 148/15.
FSBA ha condiviso con l’INPS, che nel caso di aziende il cui ammortizzatore è gestito da FSBA e che quindi sono contraddistinte da c.a. 7B, la verifica delle ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e/o giugno 2020 potrà essere effettuata attraverso il “cruscotto cig / fondi”. Tuttavia, non sempre l’informazione è presente/aggiornata.
Pertanto, prevalendo la necessità di dare tempestivo riscontro alle richieste che pervengono dalle aziende, la verifica che le suddette aziende abbiano avuto periodi di ammortizzatore ex art. 27 del d.lgs. 148/15 verrà effettuata ex post massivamente da FSBA in collaborazione con l’INPS.”

GESTIONE CONTATORI ASSENZE SU SINAWEB PER L’ASSEGNO COVID-19

Il 9 dicembre, a seguito della pubblicazione dell’ultimo aggiornamento del manuale operativo, è stato pubblicato anche il documento relativo alla gestione dei contatori delle assenze [9] per le prestazioni COVID-19.


EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO DELL’ASSEGNO FSBA PROROGATO CON IL DL RISTORI

Nei periodi di sospensione/riduzione indicati nel verbale sindacale il lavoratore conserva il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta, indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientri temporanei).

Di seguito riportiamo alcune casistiche specifiche:

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE:

Durante il periodo di percezione dell’assegno COVID-19, l’assegno al nucleo familiare verrà regolarmente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro.

MALATTIA DEL LAVORATORE IN SOSPENSIONE:

Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in sospensione dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

MATURAZIONE DEI RATEI DI 13 E 14 MENSILITÀ FERIE, ROL E PERMESSI NEI CASI DI SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON INTERVENTO DI FSBA:

La riduzione dell’orario di lavoro non fa venir meno la maturazione dei ratei.

In presenza di sospensione dell’orario di lavoro, maturano i ratei se, nel mese, le giornate lavorate raggiungono comunque il numero previsto dal CCNL applicato per la maturazione degli stessi (es. numero pari o superiore a 15 giorni).

MATURAZIONE DEL TFR:

Nel periodo di erogazione delle prestazioni di FSBA, sia nei casi di sospensione che di riduzione dell’attività lavorativa, il lavoratore conserva il diritto alla maturazione, in misura piena, del trattamento di fine rapporto analogamente a quanto previsto per le integrazioni salariali.

Il TFR accumulato durante il periodo di sospensione o riduzione viene calcolato come da contratto ed è in capo all’azienda.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI:

Le prestazioni erogate da FSBA sono escluse dalla base imponibile previdenziale. Le prestazioni erogate da FSBA sono soggette a prelievo fiscale in quanto i proventi conseguiti dal lavoratore in sostituzione dei redditi e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

IMPRESE “MULTI LOCALIZZATE”:

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro continuano ad essere effettuati con riferimento alla sede principale dell’impresa. Si effettua un unico versamento contributivo riferito alla provincia di iscrizione dell’azienda. Anche l’esposizione in Uniemens è unitaria e riferita alla medesima matricola e provincia.

I GIORNI DI PERMESSO DELLA LEGGE 104/92

I permessi lavorativi previsti dall’art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è sospeso per la richiesta di prestazione al Fondo non può fruire di tali permessi.

FESTIVITÀ

FSBA prevede l’erogazione di prestazioni per le ore non lavorate, pertanto le altre condizioni previste dai contratti di lavoro a favore dei dipendenti rimangono a carico dell’impresa.