Il regolamento sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi – Regolamento sul “marchio d’origine – made in”- si avvia verso la sua approvazione definitiva. Dopo l’assenso della Commissione Parlamentare Commercio Internazionale , la proposta di regolamento che riguarda i manufatti che entrano nel territorio europeo nei settori calzaturieri, tessile, ceramiche, oreficeria, oggetti in legno e vetro, la bulloneria, le gomme e la coltelleria ha ricevuto il 21 ottobre anche il voto favorevole della Seduta Plenaria del Parlamento Europeo.
In particolare, vanno segnalati positivamente i seguenti provvedimenti contenuti all’interno del testo approvato il 21 ottobre:
– articolo 3 bis, che introduce il principio secondo il quale il regolamento deve essere applicato anche ai semi-lavorati oltre che ai prodotti finiti;
– articolo 6, che specifica che ‘il comitato’ che affianca la Ce deve essere composto da rappresentanti degli Stati membri e delle imprese e associazioni del settore;
– articolo 7, che introduce la scadenza del regolamento dopo 5 anni dall’entrata in vigore; ai tre organi costituzionali spetta la facoltà di prolungarlo;
– articolo 7 comma 2: entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento la Ce deve procedere ad uno studio sui suoi effetti.
Quando il Regolamento entrerà in vigore, dopo l’approvazione del testo licenziato dal Parlamento da parte del Consiglio, i prodotti extra-Ue importati all’interno dell’Unione europea dovranno portare una denominazione di origine. In tal modo i consumatori europei disporranno delle informazioni necessarie per scegliere trasparentemente cosa comprare.