Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le Federazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil, hanno rinnovato la parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese artigiane del settore servizi di pulizia.
L’accordo riguarda 25.000 imprese e 100.000 lavoratori e dà piena copertura contrattuale fino al 31 dicembre 2004…
Con l’intesa siglata oggi è stato inoltre effettuato il riallineamento retributivo relativo all’anno 2003, adeguando così le retribuzioni all’inflazione reale.
. Gli incrementi salariali saranno erogati in due rate, che decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2004 e dal 1° febbraio 2005; dall’1/09/04 non dovrà più essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale
Nell’accordo è stata prevista la clausola di assorbimento, fino a concorrenza degli incrementi retributivi, degli eventuali aumenti già corrisposti dalle imprese a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali.
A copertura integrale del periodo 1/7/2003 – 31/8/2004, è stata prevista un’una tantum pari a 155 euro lordi, da erogarsi in due rate con le retribuzioni di novembre 2004 e di marzo 2005. Dall’una tantum dovranno però essere detratti 80 euro a titolo di indennità di vacanza contrattuale erogata. Una quota dell’una tantum, pari a 5 euro, verrà destinata allo sviluppo della previdenza complementare di settore.
VERBALE DI ACCORDO
Addì 29 luglio 2004, le Organizzazioni Artigiane ANISP-CONFARTIGIANATO, ASSOPULIZIE-CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS -CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI,
– visto l’Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti nel corso del 2003, al fine di procedere ad una unificazione delle scadenze contrattuali, le categorie interessate potranno stabilire la copertura della parte economica dei contratti medesimi, sulla base dei parametri individuati nell’accordo interconfederale, fino al 31 dicembre 2004;
– considerato che il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore dei servizi di pulizia è scaduto il 30 giugno 2003;
tutto ciò premesso e considerato, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° settembre 2004 e dal 1° febbraio 2005.
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
A partire dal 1° settembre 2004 cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale.
Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo all’anno 2003, così come previsto dall’art. 35 del CCNL.
* * *
Ad integrale copertura del periodo dal 01/07/2003 al 31/08/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a Euro 155 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori ed in particolare da quanto stabilito nei punti da 1 a 4 dell’accordo medesimo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di una tantum, prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004, una quota dell’importo “una tantum” pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore. Tale importo costituisce la parte a carico dell’impresa della quota “una tantum” di iscrizione al Fondo di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l’obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall’accordo interconfederale 11/2/1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17/3/2004
L’importo una tantum di cui sopra verrà così erogato:
€ 120,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,
€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito;
€ 30,00 corrisposti con la retribuzione del mese di marzo 2005.
Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti, a titolo di una tantum, € 119,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:
€ 94,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,
€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta che saranno definite, come sopra stabilito;
€ 20,00 corrisposti con la retribuzione del mese di marzo 2005.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1° ottobre 2003 – 31 agosto 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad € 80,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l’importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a € 62,00. Resta pertanto inteso che le imprese che non abbiano erogato l’IVC sono tenute alla corresponsione dell’intero importo sopra richiamato (€ 155,00 lordi per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo; € 119,00 lordi per gli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo). La detrazione dell’IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.
ANISP-CONFARTIGIANATO FILCAMS-CGIL
ASSOPULIZIE-CNA FISASCAT – CISL
CASARTIGIANI UILTRASPORTI
CLAAI
CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, e sanificazione
Incrementi salariali
Livello |
Incremento |
Prima Tranche |
Seconda Tranche |
1° |
52,40 |
27,74 |
24,66 |
2° |
48,03 |
25,43 |
22,60 |
3°S |
46,55 |
24,65 |
21,91 |
3° |
44,96 |
23,80 |
21,16 |
4° |
42,50 |
22,50 |
20,00 |
5° |
41,14 |
21,78 |
19,36 |
6° |
39,63 |
20,98 |
18,65 |
Nuovi Minimi in vigore dal 01 settembre 2004
Livello |
Paga Base |
Incrementi |
Totale |
|||
1° |
665,96 |
27,74 |
693,70 |
|||
2° |
570,74 |
25,43 |
596,17 |
|||
3°S |
539,15 |
24,65 |
563,80 |
|||
3° |
503,80 |
23,80 |
527,60 |
|||
4° |
450,27 |
22,50 |
472,77 |
|||
5° |
420,60 |
21,78 |
442,38 |
|||
6° |
387,64 |
20,98 |
408,62 |
|||
Retribuzione in vigore dal 01 settembre 2004
Livello |
Paga base |
Ex contingenza |
E. D. R. |
Totale |
1° |
693,70 |
525,76 |
10,33 |
1.229,79 |
2° |
596,17 |
520,83 |
10,33 |
1.127,33 |
3°S |
563,80 |
518,53 |
10,33 |
1.092,66 |
3° |
527,60 |
517,30 |
10,33 |
1.055,23 |
4° |
472,77 |
514,43 |
10,33 |
997,53 |
5° |
442,38 |
512,90 |
10,33 |
965,61 |
6° |
408,62 |
511,21 |
10,33 |
930,16 |
CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, e sanificazione
Incrementi salarialI
Livello |
Incremento |
Prima Tranche |
Seconda Tranche |
|
1° |
52,40 |
27,74 |
24,66 |
|
2° |
48,03 |
25,43 |
22,60 |
|
3°S |
46,55 |
24,65 |
21,91 |
|
3° |
44,96 |
23,80 |
21,16 |
|
4° |
42,50 |
22,50 |
20,00 |
|
5° |
41,14 |
21,78 |
19,36 |
|
|
6° |
39,63 |
20,98 |
18,65 |
Nuovi Minimi in vigore dal 01 febbraio 2005
Livello |
Paga Base |
Incrementi |
Totale |
1° |
693,70 |
24,66 |
718,36 |
2° |
596,17 |
22,60 |
618,77 |
3°S |
563,80 |
21,91 |
585,71 |
3° |
527,60 |
21,16 |
548,76 |
4° |
472,77 |
20,00 |
492,77 |
5° |
442,38 |
19,36 |
461,74 |
6° |
408,62 |
18,65 |
427,27 |
Retribuzione in vigore dal 01 febbraio 2005
Livello |
Paga base |
Ex contingenza |
E. D. R. |
Totale |
1° |
718,36 |
525,76 |
10,33 |
1254,45 |
2° |
618,77 |
520,83 |
10,33 |
1149,93 |
3°S |
585,71 |
518,53 |
10,33 |
1114,57 |
3° |
548,76 |
517,30 |
10,33 |
1076,39 |
4° |
492,77 |
514,43 |
10,33 |
1017,53 |
5° |
461,74 |
512,90 |
10,33 |
984,97 |
6° |
427,27 |
511,21 |
10,33 |
948,81 |