Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2001, va corrisposta, ai lavoratori del settore ceramica – gres – terracotta, la seconda tranche dell’indennità di vacanza contrattuale. Infatti essendo trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza (30 settembre 2000), del C.C.N.L. in parola, ai sensi del vigente sistema contrattuale dovrà essere corrisposto ai lavoratori interessati un importo pari al 50% del tasso d’inflazione programmato per il 2001 (1,7%), da calcolarsi sui minimi di paga base e contingenza corrisposti alla scadenza del contratto stesso. Dato che non sussiste per il settore in parola una tabella nazionale dell’indennità di contingenza, i valori della I.V.C. dovranno necessariamente essere calcolati a livello territoriale. Per gli apprendisti i relativi importi dovranno essere calcolati in percentuale sulla base degli scaglioni di appartenenza. L’indennità di cui trattasi deve cessare di essere erogata non appena sarà rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro succitato, a conferma del carattere del tutto transitorio dell’indennità stessa.
dal Notiziario CLAAI – Maggio 2001