Decreto Legge 112/2008 – prime indicazioni del Ministero del Lavoro sulle modifiche intervenute in materia.
Con la circolare FIN08143 del 30 Giugno scorso, vi abbiamo informato che tra le novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008, figurano quelle in materia di flessibilità e semplificazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro. Alcune di queste sono state approfondite dal Ministero del Lavoro con una nota del 2 Luglio u.s (prot. 25/1/0009009), di cui riportiamo di seguito i chiarimenti più importanti.
ISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO.
Il nuovo libro unico è destinato a sostituire il libro matricola e quello paga, e dovrà contenere tutte le informazioni del rapporto di lavoro che, attualmente, vengono riportate su questi ultimi due libri; all’annotazione dovrà procedersi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, pena una sanzione amministrativa da un minimo di 100 € ad un massimo di 600 € (aumentata da un minimo di 150 ad un massimo di 1.500 €, se la violazione riguarda più di 10 lavoratori). In attesa che il Ministro del Lavoro deliberi, con un suo D.M, le modalità di tenuta e conservazione del nuovo libro, il Ministero ha opportunamente sottolineato che continuano ad utilizzarsi gli attuali libri paga e matricola. Quanto alle tipologie di lavoratori da inserire nel costituendo libro, il Ministero (con una formula dubitativa, che lascia tuttavia aperta la strada ad una soluzione diversa) è orientato ad escludervi il coniuge del datore di lavoro, i parenti, gli affini, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, quando prestino opera manuale o, comunque, sovrintendano al lavoro di altri (art. 4, punti 6 e 7 del D.P.R 1164/65).
In merito agli aspetti punitivi, la circolare del Ministero ha precisato meglio l’importo della sanzione prevista per i servizi o i centri di assistenza fiscale creati dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, quando, entro 15 gg, non esibiscano le informazioni del libro unico richieste dagli Organi di vigilanza: a questa violazione si applica una somma pari nel minimo a 250 €, fino ad un massimo di 2.000 € (da 500 € a 3.000 € in caso di recidiva).
RIFLESSI DELL’ISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO, SUGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTISTI.
Nel momento in cui il libro unico sarà operativo, sullo stesso dovrà essere annotato anche l’orario di lavoro degli autisti delle imprese di autotrasporto soggetti alla direttiva U.E 2002/15; fino ad allora, continueranno ad utilizzarsi le consuete modalità (impiego di un registro ad hoc; annotazione nel libro paga – sezione presenze).
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA U.E 2002/15 (e del D.lgvo 234/2007) ANCHE AL CONTO PROPRIO
La circolare chiarisce finalmente in maniera inequivocabile, che le norme sull’orario di lavoro degli autisti delle imprese di autotrasporto si applicano anche al conto proprio; nel paragrafo dedicato ai lavoratori mobili, si legge infatti che “gli obblighi di registrazione dei dati relativi ai lavoratori mobili sia in conto proprio sia per conto terzi, si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro”. Questa precisazione è dovuta anche alla modifica apportata dal Decreto Legge 112/2008 alla definizione di lavoratore mobile che è contenuta nella normativa generale sull’orario di lavoro del personale fisso (D.lgvo 66/2003), al fine di escluderne dall’applicazione questi soggetti; la modifica ha puntualizzato che “i servizi di trasporto di passeggeri o merci su strada (oggetto, appunto, della nozione di lavoratore mobile) si riferiscono sia a quelli svolti per conto proprio che per conto terzi”.
PERSONALE NON VIAGGIANTE – SUPERAMENTO DEI TEMPI DI LAVORO, RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE PREVISTI DAL D.LGVO 66/2003
Le reiterate violazioni delle norme sull’orario di lavoro e sul riposo giornaliero e settimanale del personale fisso, non determinano più la sospensione dell’attività imprenditoriale; pertanto, l’applicazione di questa misura resta confinata all’utilizzo di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di lavoro, o in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
ABROGAZIONI
Infine, tra le abrogazioni disposte dal Decreto segnaliamo quella della lettera h), art.55, comma 4 del D.lgvo 81 del 9 Aprile 2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro); pertanto, la sanzione prevista da questa norma (da un minimo di 2.500 € ad un massimo di 10.000 €) non è più applicabile quando, nello svolgimento di un’attività in regime di appalto o di subappalto, il lavoratore non venga dotato della tessera di riconoscimento.