di EGIDIO PAOLUCCI
Vi sono importanti novità che interessano il mondo delle imprese impegnate nel settore dell’impiantistica in generale e, soprattutto, delle imprese che operano come installatori di impianti elettrici e termoidraulici.
Si tratta delle disposizioni contenute nella recente disposizione di legge nr. 239 del 23 agosto 2004 che si inserisce nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia energetica, al fine di contribuire a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nonché la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.
L’elemento di particolare novità è, senza dubbio, rappresentato dalla disposizione contenuta nell’art. 34 della richiamata legge, dove viene stabilito che le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l’affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.
In buona sostanza, si tratta di una vera e propria rivoluzione in favore della concorrenza nel mercato energetico e di una forte spallata ad uno degli ultimi baluardi rimasti in piedi nel settore della somministrazione di servizi.
Come era già accaduto per l’energia elettrica e per i servizi di telefonia fissa, quindi, anche nel settore della somministrazione del gas naturale è caduto il monopolio delle aziende che gestiscono in concessione la rete di distribuzione e gli impianti.
È bene intenderci, però : i servizi di somministrazione del gas naturale rimangono ancora affidati alle aziende concessionarie in sede locale (ad esempio nella città di Napoli vi è notoriamente la Napoletanagas) e tale concessione permette ancora a dette aziende di operare in regime di esclusiva sia nel settore della gestione della rete gas che nella gestione del servizio fino all’istallazione del contatore presso l’utente.
Ma la nuova disposizione legislativa apre uno scenario ed uno spiraglio di concorrenza perfetta nell’ambito di tutti i servizi relativi alle esigenze dell’utente successive all’installazione del contatore, ovvero nei . servizi di post-contatore.
Ed infatti, alla società concessionaria del servizio di distribuzione del gas (come detto la Napoletagas nella provincia di Napoli) è vietato fornire alcun servizio definito di post-contatore, dovendo lasciare in questo settore il campo libero a tutte le altre imprese operanti sul mercato.
La norma, in pratica, consente a migliaia di imprese operanti nel settore dell’impiantistica elettrica e termoidraulica di operare sul mercato senza temere la concorrenza “imbattibile” determinata dalle posizioni di vantaggio acquisite dalle imprese pubbliche o concessionarie di pubblici servizi.
A fugare ogni dubbio sulle reali intenzioni del legislatore, dirette a favorire la concorrenza tra le imprese, sovviene la chiara disposizione che le imprese concessionarie non potranno operare in tale mercato dei servizi definiti di post–contatore non solo in proprio, ma neppure attraverso imprese ad esse collegate.
Si attendono, allo stato, i provvedimenti attuativi della norma che dovranno pervenire da parte del Ministero delle attività produttive, ma nel frattempo la nostra associazione saluta con favore provvedimenti legislativi di tal genere che favoriscono sia il rilancio economico delle tante piccole e medie imprese, soprattutto artigiane, che il rilancio di una prospettiva di reale concorrenza sul mercato.
responsabile ufficio legale Claai