Sin dall’approvazione del decreto legislativo numero 446/97 istitutivo dell’Irap, gli studiosi e gli operatori più attenti di diritto tributario avvertirono la sensazione che la nuova imposta presentasse alcuni ed evidenti vizi, tali da sospettarne la sua incostituzionalità.
Tali sospetti sono stati infatti successivamente ritenuti fondati proprio dalla Corte costituzionale, che nello scorso maggio, con una sua pronuncia, si è espressa, prevedendo che, nel caso di attività svolta da professionisti in assenza di elementi di organizzazione, viene meno il presupposto dell’imposta, caratterizzato proprio dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.
Numerose commissioni tributarie hanno emesso sentenze di rimborso a favore del contribuente professionista ritenendo l’Irap non dovuta in quanto non può esserne assoggettato il professionista autonomo poiché senza la sua opera l’attività non può essere svolta.
Novità interessante è quella di aver ritenuto non dovuta l’Irap non solo dai professionisti, ma anche da attività il cui reddito sia qualificabile come reddito d’impresa, come nel caso della sentenza della commissione provinciale di Parma che ha ritenuto non dovuta l’Irap da una Snc costituita da due parrucchieri che esercitano abitualmente l’attività in assenza di cospicue attrezzature, e senza dipendenti.
Tale sentenza solo in parte può suscitare qualche sorpresa, ma riflettendoci un po’ si comprende che essa recepisce appieno la ratio della pronuncia della Suprema Corte. Quest’ultima faceva riferimento ad attività di natura professionale; la stessa attività di parrucchiere, anche se la normativa tributaria la annovera tra i redditi d’impresa, per la sua peculiarità (visto che per intraprendere tale mestiere è necessario un requisito professionale) viene considerata come attività professionale e, pertanto, nel caso di impresa senza dipendenti non può essere esercitata in quanto manca di un’autonoma organizzazione.
La recente sentenza della Corte Costituzionale ha, come era prevedibile, aperto un grande contenzioso tra contribuenti e fisco, in relazione alla possibilità per tutte quelle attività non autonomamente organizzate, che sono la grande maggioranza delle piccole imprese artigiane, di richiedere il rimborso dell’Irap.
Mariano Paolucci
dal Notiziario CLAAI – Dicembre 2001