Nuovamente ribadito da alcune sentenze della Corte di Cassazione l’obbligo di fornire una adeguata formazione del personale, in particolare per gli addetti alle emergenze
di DOMENICO BERRITTO*
Uno dei pilastri fondamentali della nuova normativa per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è rappresentato sicuramente dai ricorrenti concetti di formazione ed informazione del personale; in diversi articoli, infatti, il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza di una accurata e puntuale formazione sui rischi presenti sul posto di lavoro per un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti presenti in azienda per il fine comune della sicurezza.
Particolare attenzione deve essere posta nella formazione degli addetti alle emergenze; come previsto dall’art. 4 comma 5 lett. a) il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolar modo “deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza”; l’art. 22 comma 5 lett. b), assistito da sanzione penale, precisa poi che ai fini degli adempimenti di cui sopra i “lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso e gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati”, formazione che deve avvenire secondo i criteri ed i contenuti stabiliti dal D.M. 10/03/1998 in relazione alla tipologia delle attività ed al livello di rischio presente.
Gli incaricati ad attività di gestione delle emergenze devono essere, pertanto, adeguatamente formati e successivamente formalmente designati non potendo sottrarsi se non per giustificato motivo.
Il quadro emerso dal monitoraggio condotto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sull’applicazione del D.Lgs. 626/94 su base nazionale, ha mostrato che l’80% circa delle aziende ha provveduto a nominare gli addetti antincendio (pur con una accentuata variabilità che va da 73% nelle piccolissime aziende al 95% nelle più grandi) , peggiori i dati sulla formazione da cui emerge che circa il 33% di tali addetti non ha ancora ricevuto la specifica formazione prevista .
Una recente sentenza della Corte di Cassazione Terza Sez. Penale si è occupata proprio del tema della formazione e della designazione degli addetti alle emergenze condannando l’amministratore di una Società (quale datore di lavoro) incorso nel reato previsto dall’art. 12 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 626/94 poiché non aveva provveduto a nominare la squadra antincendio.
In particolare ciò che veniva contestato era il fatto che l’obbligo di designazione e formazione dei componenti della squadra di emergenza fosse stato adempiuto in termini solo formali e non sostanziali, in quanto nel documento contenente i nominativi della squadra antincendio non erano indicati i compiti dei componenti la squadra in caso di emergenza né risultava prova che fosse stata data ai componenti designati alcuna comunicazione della loro designazione per tale ruolo; a ciò va poi aggiunto che ai componenti designati non fosse stata erogata alcuna formazione o preparazione specifica.
Il passaggio maggiormente incisivo della sentenza si ha allorquando la Corte entra nel merito delle modalità di attuazione degli obblighi dell’art. 12 specificando che per adempiere all’obbligo di designazione non può ritenersi sufficiente una indicazione meramente formale, ma “occorre quanto meno anche che i lavoratori incaricati ne abbiano avuto notizia e siano stati innanzitutto informati di essere componenti della squadra di emergenza, che siano individuati e precisati i compiti assegnati a tali soggetti e che gli stessi soggetti siano adeguatamente preparati all’incarico da svolgere”.
Ne deriva che, a carattere più generale, gli incarichi scritti sono irrilevanti qualora questi non corrispondano alla sostanziale organizzazione presente in azienda in quanto come ribadito più volte dalla Suprema Corte “l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme di prevenzione infortuni deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono rispetto alla nomina formale”
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.