Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con circolare 2/2002 del 29.02.2012, ha disciplinato il trasporto dei veicoli oggetto di soccorso stradale.
L’attività di “soccorso stradale” è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito.
Le Imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato “per uso speciale”, ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera g), del D.L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lettera i), DPR n. 495/1992. A tali tipologie di veicolo non si applicano, ai sensi dell’articolo 30, lettera d), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni.
Pertanto, in tutti i casi in cui occorre recuperare, di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato “per uso speciale” per espletare la funzione di “primo soccorso”.
Qualora si verifichi l’ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo del veicolo, le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo.
Non rientra nelle tipologie descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale.
Non è consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico “carro attrezzi”.
Le motivazioni di queste scelte si riscontrano nelle considerazioni che il mezzo incidentato e bisognoso di trasporto ai fini del soccorso non deve assoggettare il trasportatore alle norme relative al trasporto classico ma a quelle del “trasporto speciale” in quanto trattasi di mezzi incidentati, non di beni di consumo o merci nuove.