TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Principali novità derivanti dal recente “Decreto correttivo”
Lo scorso 20 agosto 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 106/2009, che ha apportato sostanziali e significative modifiche al “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.Lgs. 81/2008).
Evidenziamo di seguito le principali novità.
Valutazione dei rischi:
Nel caso di costituzione di nuova impresa, la valutazione dei rischi ed il relativo documento devono essere elaborati entro 90 giorni.
Inoltre, sebbene già effettuata, la valutazione dei rischi dovrà essere rielaborata al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
– modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
– a seguito del verificarsi di infortuni significativi;
– quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
In questi casi il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni.
Per quanto invece attiene alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato, è stato disposto che la stessa dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla prevista “Commissione consultiva”, che avrà il compito di elaborare specifiche indicazioni.
In assenza di queste, dovrà procedersi alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato al più tardi entro il 1° agosto 2010.
Inoltre, la “data certa” del documento di valutazione dei rischi (ovvero dell’autocertificazione nei casi previsti) potrà essere documentata mediante la contestuale sottoscrizione da parte:
– del datore di lavoro;
– del medico competente;
– del responsabile del servizio prevenzione e protezione;
– del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La soluzione è alternativa all’apposizione della data certa precedentemente proposta (utilizzo di un sistema di posta certificata, auto-spedizione attraverso il servizio postale, ecc.), che resta tuttora valida per i casi in cui non sia possibile attuare la soluzione sopra indicata (ad esempio, per mancanza delle persone interessate).
Contratti di appalto:
Sono stati finalmente regolamentati i casi in cui è escluso l’obbligo di redigere del documento di valutazione rischio interferenze (DUVRI), vale a dire (tra gli altri):
– i lavori di natura intellettuale;
– i lavori di breve durata (fino a 2 giorni);
– le mere forniture di materiali, sempre che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori (ad es. agenti cancerogeni, atmosfere esplosive, ecc …).
Comunicazione RLSA
Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendali (R.L.S.A.) vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite dell’INAIL, non più con cadenza annuale, ma in caso di prima nomina o designazione ovvero di cambiamento del nominativo in precedenza indicato.
Sorveglianza sanitaria
Il Datore di Lavoro può adesso richiedere al Medico Competente (o al Dipartimento di prevenzione dell’ASL) lo svolgimento delle visite mediche preventive in fase pre-assuntiva.
Inoltre, a seguito dell’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi il lavoratore viene sottoposto a visita medica per verificare l’idoneità alla mansione.
Si chiarisce ancora che la cartella sanitaria di rischio deve essere conservata dal Datore di Lavoro per almeno dieci anni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Infine, le procedure di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza saranno oggetto di apposita riforma entro il 31 dicembre 2009.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare / sospensione immediata dell’attività:
a fronte di verifiche ispettive che accertino gravi sostanziali violazioni delle norme di gestione dei rapporti di lavoro e di sicurezza, è confermato il diritto / dovere, a cura degli Ispettorati competenti, di procedere alla immediata sospensione dell’attività lavorativa nei confronti dell’impresa irregolare.
Nel dettaglio, quanto sopra si potrà verificare in presenza di una delle due condizioni che seguono:
– presenza di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% presenti sul luogo di lavoro (ovvero lavoratori non indicati nei “documenti obbligatori”);
– accertamento di violazioni in materia di sicurezza, gravi e reiterate (ossia in presenza di violazioni accertate con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo, commesse dallo stesso soggetto nei cinque anni precedenti), tra le quali – ad esempio – rientrano:
– mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
– mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
– mancata formazione ed addestramento;
– mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
– mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
– mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
– mancanza di protezioni verso il vuoto.
Sistema sanzionatorio
Il decreto correttivo prevede la rimodulazione ed, in molti casi, la riduzione delle sanzioni penali ed amministrative.
Rimane confermato il regime sanzionatorio di carattere penale a fronte di violazioni degli obblighi di rilievo sostanziale; le violazioni di natura formale sono invece fatte oggetto di sanzioni solo in via amministrativa.
In tutti i casi, rimane comunque sempre molto “gravoso” l’intero sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto degli adempimenti (siano essi formali o sostanziali) previsti dalla vigente disciplina in materia di “Sicurezza sul Lavoro”.
Per poter fornire alle Imprese associate i necessari supporti, anche alla luce delle recenti novità e modifiche di cui sopra, l’Unione Artigiani della Provincia di Milano ha da tempo organizzato – ad un costo molto contenuto – i corsi di formazioni relative alle figure previste dal suddetto “Testo Unico sulla Sicurezza” e garantisce agli Associati il massimo supporto tecnico in sede di valutazione dei rischi, attraverso appositi servizi “in azienda”.