Pubblicato il provvedimento attuativo di una legge non chiara
“Altro oneroso adempimento a carico degli operatori artigiani”
Le imprese tipografe artigiane non sentivano proprio la mancanza di un nuovo gravoso adempimento ma al peggio non c’è limite per cui, con la recente entrata in vigore (G.U. n. 191 del 18/08/2006) del provvedimento che di fatto rende attuativa la legge n. 106 del 15 aprile 2004 in materia di “deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, gli imprenditori del settore sono chiamati a provvedere, in assenza dell’editore, al deposito legale di ciò che esce dalle loro rotative e macchine da stampa.
Tutto quanto? Ci si chiede. Bhè, forse proprio non tutto, ma la definizione di quanto incluso nell’obbligo è talmente ampia e generica che si potrebbe, paradossalmente prendere in esame anche la produzione di biglietti da visita…..
Battute a parte è giusto specificare che il regolamento di attuazione della legge conferma, all’articolo 1, l’obbligo generalizzato del deposito legale per le seguenti “categorie di documenti”: libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d’arte, video d’artista, manifesti, musica a stampa, microfilm, documenti fotografici, documenti sonori e video, film iscritti nel Pubblico Registro Cinematografia SIAE, soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze di legge, documenti diffusi su supporto informatico e altri documenti diffusi tramite rete informatica.
Il regolamento precisa inoltre (art. 3) l’obbligo del deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari che sono la Biblioteca Nazionale di Firenze e Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
Nell’art. 4 viene inoltre previsto l’obbligo di depositare ulteriori copie (non più di due) degli stessi documenti “ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali” prevista in ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma entro 9 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Tale obbligo diventa operativo nel momento in cui le sedi regionali saranno state individuate e rese noti attraverso successivi decreti ministeriali.
Sono previsti inoltre un esonero totale per estratti di libri, bozze, ecc. nonché “pubblicità ordinaria e minuta per il commercio” e un esonero parziale per le opere a tiratura non superiore a duecento esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000 euro.
Altri articoli del regolamento fissano gli elementi di identificazione dei documenti, prevedono una disciplina apposita per documenti sonori, video, grafica d’arte e fotografie e una per il deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica.
Per chi non ottempera all’obbligo è fissata una sanzione amministrativa fino a 1.500 euro per ogni documento non depositato. In caso di evasione totale dell’obbligo la sanzione è aumentata fino a 15 volte.
La nostra organizzazione si è battuta a lungo per tentare di ritoccare significativamente il provvedimento prima che venisse definitivamente approvato. Abbiamo presentato emendamenti e proposte correttive che però sono state respinte e oggi siamo giunti all’estremo tentativo di rivolgerci direttamente al ministero competente con una comunicazione inviata in questi giorni ove si chiede un intervento sulla normativa per alleggerire questo nuovo adempimento burocratico restringendo il campo dei depositi obbligatori.