Sono impignorabili i veicoli industriali usati per il trasporto dai piccoli imprenditori
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i veicoli utilizzati per il trasporto possono essere annoverati tra i beni per i quali è prevista l’impignorabilità di cui all’articolo 514, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile. Infatti, con riferimento all’autotrasportatore, qualificabile come piccolo imprenditore, si ritiene che il beneficio dell’impignorabilità di cui all’articolo 514, primo comma, n. 4) c.p.c., trovi applicazione in quanto per le ridotte dimensioni dell’impresa lo svolgimento dell’attività non potrebbe più continuare ove fosse pignorato l’automezzo utilizzato dal debitore. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione possono rientrare nel campo di applicazione della norma in commento anche le società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzate dalla c.d. “autonomia patrimoniale imperfetta”, cioè dalla responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni contratte nell’interesse della società, semprechè il lavoro prestato dai soci sia prevalente rispetto all’impiego di capitale.
Dall’ambito di applicazione di detta disposizione normativa devono ritenersi escluse, invece, le società di capitali, per le quali il fattore capitalistico è prevalente per definizione.
dal Notiziario CLAAI – Dicembre 2002