Visite mediche: che cosa cambia
Confronto tra l’art. 5 primo e terzo comma dello Statuto dei Lavoratori e l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/09
di DOMENICO BERRITTO
Quando nel maggio del 1970 venne promulgata la Legge 200 (Statuto dei Lavoratori) la principale preoccupazione del Legislatore era quella di limitare azioni di carattere marcatamente discriminatorio nel momento della scelta e dell’assunzione dei lavoratori, in particolare quella che poteva essere una “selezione” improntata sullo stato fisico e di salute del lavoratore.
A tal fine l’art. 5 dello Statuto al comma 1 vieta espressamente accertamenti da parte del Datore di lavoro sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente; mentre al comma 3 sancisce che il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti e strutture pubbliche. L’art. 38 dello stesso Statuto prevede inoltre sanzioni penali per la violazione degli obblighi di cui all’art. 5 a tutela non solo del diritto individuale del dipendente ma anche a tutela dell’interesse collettivo al controllo imparziale delle assenze per malattia. Stesso discorso vale per il divieto di accertamento, da parte del datore di lavoro, circa lo stato di gravidanza della donna in fase di assunzione.
Dal maggio del 2008, poi, si è venuto ad innestare su tale argomento l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 il quale, prima dell’entrata in vigore del “Decreto correttivo”, statuiva al secondo comma lett. a) che il medico competente dovesse provvedere alla visita medica preventiva per accertare l’assenza di controindicazioni al fine di valutare la idoneità alla mansione specifica, e al terzo comma lett. a) sanciva espressamente il divieto di effettuare tali accertamenti in fase preassuntiva.
Si trattava, dunque, di una visita da svolgersi dopo l’assunzione ma comunque prima della messa in servizio del lavoratore nella mansione prevista.
Con il D.Lgs. 106/2009 il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla questione reintroducendo sostanzialmente, con la nuova lett. e-bis) del comma 1 dell’art.41, l’obbligo di effettuare visite mediche preassuntive.
Dunque la situazione attuale prevede secondo l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori un generale divieto di visite mediche preassuntive mentre l’art. 41 del D.Lgs. 81/08, per contro, prevede l’obbligatorietà di tali visite. Un conflitto di norme che si risolve solo interpretando il divieto di cui allo Statuto dei lavoratori, come un divieto generale, mentre l’obbligo di cui all’art. 41 riguarda i soli casi di attività in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Resta da chiarire, dunque, con quali modalità possa essere svolta tale visita pre-assuntiva.
Un punto chiave per l’interpretazione è dato ancora dalla lett.a) secondo comma dell’art. 41 D.Lgs. 81/08, laddove prevede che la visita debba essere svolta per “l’accertamento di controindicazioni” alla specifica mansione non per stabilire la sussistenza di particolari requisiti .
Rileggendo la norma in questo modo, la visita medica perde qualsiasi eventuale utilizzo discriminatorio rimanendo un valido strumento per la tutela della salute del lavoratore, già comunque scelto in base a tutt’altri criteri, ed escludendo da singoli posti di lavoro di soggetti potenzialmente a rischio di malattie professionali.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.