Si riaffaccia l’odioso balzello respinto due anni fa dopo le proteste delle aziende. In arrivo i bollettini di pagamento.
Negli ultimi giorni, stanno arrivando alle imprese, per l’ennesima volta, una serie di solleciti di pagamento del canone speciale Rai. Richieste che, nella maggior parte dei casi sono illegittime perché rivolte ad aziende che non possiedono apparecchi radio-televisivi e quindi non devono pagare alcun abbonamento.
La richiesta del tributo, che va da un minimo di di 200 euro fino a 6.800 euro l’anno a seconda della tipologia di azienda, applicato al possesso non solo di televisori, ma anche di qualsiasi dispositivo per ricevere il segnale tv, inclusi i sistemi di videosorveglianza.
Chi non paga, secondo la richiesta, è soggetto a pesanti sanzioni e a controlli da parte degli organi di vigilanza.
Il canone speciale Rai è una richiesta assurda perché vengono ‘tassati’ strumenti di lavoro che gli imprenditori utilizzano non certo per guardare i programmi Rai.
La questione riguarda l’applicazione del cosiddetto Canone Speciale, obbligo di pagamento previsto dall’art. 17 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 a carico di chi rende disponibili trasmissioni tv sul luogo di lavoro.
La vicenda, come si ricorderà, aveva scatenato, già due anni fa, la dura reazione della CLAAI e delle altre Associazioni di categoria e si era conclusa con il chiarimento della RAI e del Dipartimento delle Comunicazioni.
La RAI aveva precisato di “ non aver intenzione di esigere dalle aziende il pagamento dell’abbonamento speciale per il mero possesso di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi”.
Dopo il comunicato-stampa di smentita da parte della RAI, una nota del Dipartimento delle Comunicazioni aveva chiarito, con nota del 22 febbraio 2012 firmata dal Capo Dipartimento Dr. Roberto Sambuco, quando e come un apparecchio si intendeva “atto” o “adattabile” a ricevere i servizi televisivi audio/video e solo audio per i servizi radiofonici.
Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e, conseguentemente, per esso non va pagato alcun canone TV.
Solo se le aziende posseggono apparecchi muniti di sintonizzatore il canone speciale RAI sarà dovuto e il numero del relativo abbonamento dovrà essere evidenziato nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo.
Poniamo altresì in evidenza, per escludere ulteriori dubbi, che nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi il canone speciale RAI sarà dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso.
Ad ogni buon conto consigliamo le imprese che ritengono di non dover pagare di inviare una PEC spiegando che gli apparecchi presenti sul luogo di lavoro sono utilizzati solo a scopo lavorativo e che non sono presenti televisioni nei locali.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI LE IMPRESE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI AGLI UFFICI CLAAI – Napoli piazza Garibaldi 49 tel. 0815544990.