Il prossimo 13 giugno entrerà in vigore il Dpr del 13 marzo 2013 che introduce l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Tale autorizzazione, rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive, sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale.
Pertanto, le imprese non devono più rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, Arpa, Autorità di bacino ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all’attività produttiva saranno avvantaggiate in considerazione che si ridurranno gli oneri burocratici e si avranno tempi certi per il rilascio.
– 1) Gli elementi essenziali dell’AUA sono tre:
a). è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale;
b). il procedimento di rilascio dell’autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;
c). è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione:
se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate sarà sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività potrà proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.
Il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è l’unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, e fornirà una risposta unica in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
– 2 ) Ambito di applicazione
Il regolamento, in attuazione del decreto Semplifica Italia, si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale; non si applica invece ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.
– 3) Gli atti sostituiti
L’AUA può sostituire fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti). Comunque a discrezione delle Regioni, l’AUA può ricomprendere anche altre autorizzazioni.
In particolare, sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico);
e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi).
– 4) Durata
L’AUA sostituisce fino a 7 provvedimenti e avrà una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del Suap
-5) Risparmi
Con l’AUA le Pmi possono risparmiare tempo, ma anche denaro. Il Governo stima, infatti, un risparmio di 160 milioni di euro all’anno. E dato che saranno rese effettive le disposizioni, già esistenti, in materia di presentazione on-line delle domande e della documentazione con un risparmio stimato in circa 540 milioni di euro all’anno. La piena applicazione dell’Aua dovrebbe comportare, quindi, un risparmio stimato a regime in circa 700 milioni di euro all’anno per le Pmi.
– 6) Il rilascio dell’AUA
Il rilascio dell’AUA avviene entro 90 giorni, ma sono ammessi tempi più lunghi nel caso in cui sia necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi. Se, infatti, l’Aua sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al Suap. Al contrario, quando Aua sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza di servizi. L’autorità competente adotta l’Aua entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui vengano richiesti dei documenti integrativi, l’Aua è rilasciata entro 150 giorni.
Al fine di accelerazione e semplificazione delle procedure è stato previsto che nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio dell’attività o dell’impianto possa proseguire sulla base della precedente autorizzazione.
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE LE IMPRESE POSSONO RIVOLGERSI AGLI UGFFICI DELLA CLAAI – Piazza Garibaldi, 49 – Tel. 081/5544990.