L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010 ha ordinato la sospensione dell’utilizzo dei codici tributo relativi agli incentivi per il rinnovo del parco circolante, per l’acquisto di veicoli ecologici e per gli autoveicoli trasformati a metano o a GPL.
Motivi della sospensione, il riscontro di “anomalie nell’utilizzo dei crediti di imposta”.
Per le trasformazioni GPL e metano il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha introdotta un’apposita procedura di controllo e monitoraggio del fondo stanziato, puntualmente stabilito dalla legge.
Il sistema in essere ha permesso in questi anni al Ministero dello Sviluppo Economico di verificare l’effettivo utilizzo del fondo stanziato e, grazie ai controlli eseguiti di concerto con l’Agenzie delle Entrate, di evitare che i contributi recuperati tramite credito di imposta potessero discostarsi da quelli effettivamente concessi e monitorati.
Questa risoluzione penalizza fortemente il settore delle officine artigiane di installazione di impianti GPL e metano e mette a rischio il recupero di crediti già concessi ai propri clienti.
Le officine che hanno erogato tali incentivi attraverso uno sconto in fattura dovrebbero recuperare, tali sconti, detraendo gli importi dalle imposte.
A causa di ritardi nell’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle entrate di eventuali utilizzi indebiti e in assenza del ripristino del credito d’imposta, le imprese che hanno effettivamente concesso gli sconti previsti si trovano a dover registrare una perdita netta