L’Osservatorio sui costi, organo della Consulta dell’autotrasporto e della logistica, nell’ultima seduta del 12 aprile u.s. ha fissato in 40 euro/h la misura dell’indennizzo in caso di superamento del periodo di attesa connesso alle operazioni di carico e di scarico. L’ indennizzo è dovuto al vettore in caso di superamento del periodo di franchigia, fissato dalla legge in due ore al carico e due ore allo scarico.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-4-2011 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dei Trasporti sulle Modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico.
“L’osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, in data 12 aprile 2011 ha definito, ai sensi del comma 2, art. 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, l’indennizzo dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e/o scarico.
Tenuto conto di quanto sopra le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 acquistano efficacia a decorrere dal 13 aprile 2011″.