Il Ministero dei Trasporti ha diffuso per le vie brevi il decreto n°4933 sui divieti di circolazione per l’anno 2009. applicabile – ricordiamo – fuori dei centri abitati ai veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 ton.
Il calendario divieti 2009 non presenta grandi novità rispetto a quello del 2008, riconfermando tutte le agevolazioni che erano state introdotte lo scorso anno tra le quali quelle previste in favore:
1. dei veicoli in circolazione sulla viabilità ordinaria per ritornare in sede, purché nel momento in cui ha inizio il divieto non distino a più di 50 Km dalla predetta sede (art. 3, comma 2, lett.b);
2. dei mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato. La deroga è limitata al tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a).
Nel dettaglio, le giornate in cui resta vietata la circolazione dei mezzi pesanti sono le seguenti:
a) dalle ore 8 alle 22
– tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre
– il 1 Gennaio (Giovedì, Capodanno);
– il 6 Gennaio (Martedì, Epifania);
– l’11 Aprile (Sabato di Pasqua);
– il 13 Aprile (Lunedì dell’Angelo);
– il 25 Aprile (Liberazione);
– il 1 Maggio (Venerdì, festa dei lavoratori);
– il 5 Dicembre (Sabato, ponte dell’Immacolata)
– l’8 Dicembre (festa dell’Immacolata);
– il 25 Dicembre (Natale);
– il 26 Dicembre (Santo Stefano).
b) dalle 16 alle 22.
– il 10 Aprile (Venerdì precedente la Pasqua);
– il 24 Aprile (Venerdì, in vista della festività del 25 Aprile);
– il 30 Aprile (Giovedì, in vista della festività del 1 Maggio);
– il 30 Maggio (Sabato, in vista del ponte del 2 Giugno);
– il 31 Ottobre (Sabato, in vista della festività del 1 Novembre);
c) dalle ore 16 alle 24
– il 31 Luglio (Venerdì, precedente al 1° esodo di Agosto);
– il 7 Agosto (Venerdì, precedente al 2° esodo di Agosto);
– il 14 Agosto (Venerdì, precedente ferragosto)
d) dalle ore 7 alle ore 24
– tutte le domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
– il 2 Giugno (Festa della Repubblica);
– i Sabati caratterizzati dall’esodo e dal controesodo estivo: 4 Luglio, 11 Luglio, 18 Luglio, 25 Luglio, 1 Agosto, 8 Agosto, 15 Agosto, 22 Agosto, 29 Agosto.
e) dalle ore 8 alle 14 del 14 Aprile (Martedì, dopo la Pasqua)
f) dalle 14 alle 22 del 24 Dicembre (Vigilia di Natale).
g) dalle 14 alle 24 del 27 Giugno (Sabato)
Quanto alle deroghe, sono state tutte riconfermate. Pertanto, nel 2009 troveranno ancora applicazione:
a) L’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
b) del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Se il mezzo è condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire di questo posticipo al termine del periodo di riposo.
c) Le deroghe per favorire l’intermodalità ferroviaria, marittima ed aerea.
In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista:
– per i veicoli che trasportino merce da inviare all’estero tramite gli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo, ed ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento (art.2, comma 3). Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti o terminals intermodali, nonché ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali, per essere poi caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;
– per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia o strada/mare (cd. Ecobonuns) previsti, rispettivamente, dall’art.38 della legge 166/2002 e dall’art. 3, comma 2 ter della legge 265/2002, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco (art.2, comma 3 ultimo periodo). Identica anticipazione si applica ai trattori isolati utilizzati nei suddetti trasporti, limitatamente al percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo (art.3, comma 2, lett.c);
– ai veicoli diretti agli aeroporti per effettuare un trasporto, a mezzo cargo aereo, di merci destinate all’estero. Lo stesso anticipo si applica anche ai mezzi che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), da spedire oltre frontiera tramite aeroporto.
Sempre nell’ottica di favorire il trasporto combinato marittimo diretto all’estero su una delle tratte previste dal D.M del 31.1.2007 e ss modifiche (si tratta del decreto che ha individuato le rotte marittime su cui opera l’ecobonus), l’art. 2, comma 5 del decreto esonera dal divieto i veicoli ivi impiegati.
d) Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna
Si tratta:
– dell’anticipo di quattro ore del termine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
– dell’esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso il resto d’Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco. Per quanto riguarda la Sicilia, l’esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni;
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);
– del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia, (art.2, comma 4). Per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica ai mezzi giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, con l’esclusione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni (art.2, comma 4 ultimo periodo);
Sempre per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (fatte salve le agevolazioni sopra descritte), visti i disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché di quelli legati alle operazioni di traghettamento da/per la Calabria (purché muniti di idonea documentazione sull’origine e la destinazione del viaggio), il calendario conferma che l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di due (art.2, comma 6 del decreto).
e) degli esoneri dal divieto che non richiedono l’autorizzazione prefettizia, stabilite dall’art. 3 del Decreto per i veicoli che circolano (anche scarichi) e che trasportano derrate alimentari deperibili in regime ATP, nonché per il trasporto di una tipologia particolare di beni deperibili, quali:
– frutta ed ortaggi freschi;
– carni e pesci freschi;
– fiori recisi;
– animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi;
– pulcini destinati all’allevamento;
– latticini freschi;
– derivati del latte freschi;
– semi vitali;
A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde – base 50 cm. ed altezza 40 cm. -, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
f) delle esenzioni legate al rilascio dell’autorizzazione prefettizia, per il trasporto di merce deperibile diversa da quella indicata nella precedente lettera e), e nei casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo (art. 4 del Decreto). Proprio per queste lavorazioni, ricordiamo che dallo scorso anno l’esenzione può essere concessa anche per i viaggi tra imprese localizzate in regioni contigue e, inoltre, le esigenze legate alle lavorazioni a ciclo continuo devono riferirsi “a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite”. I veicoli che viaggiano con queste autorizzazioni devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde – base 50 cm ed altezza 40 cm – , con impressa in nero la lettera “a” minuscolo di altezza pari a 20 cm, fissati in modo visibile su ciascuna delle due fiancate e sul retro.
Quanto alle autorizzazioni prefettizie, evidenziamo che:
– permettono di circolare a vuoto nel solo caso stabilito dall’art. 10 del calendario, e cioè “unicamente nel caso in cui tale circostanza (quindi, la circolazione a vuoto) si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”;
– A norma degli artt. 5 e 6, il loro rilascio va richiesto di norma alla Prefettura U.T.G del Governo della Provincia di partenza. Per i veicoli provenienti dall’estero, l’art. 7 abilita a presentare l’istanza anche al committente o al destinatario delle merci, presso la Prefettura U.T.G. del Governo della Provincia di confine dove ha inizio il viaggio in Italia.
Infine, per i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R, resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 del Venerdì alle 24 della Domenica successiva, nel periodo che va dal 1 Giugno (Lunedì) al 20 Settembre (Domenica) compresi.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore del calendario divieti, il Ministero – in collaborazione con la Consulta per l’autotrasporto – verificherà la necessità di apportare delle modifiche.