Contratto Collettivo di Lavoro
Da diverso tempo è in corso la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore del trasporto merci, logistica e spedizioni per il quale sin dal 18 dicembre 2012 erano stati concordati, tra le Parti contraenti, impegni con l’obiettivo di addivenire alla stipula dell’Accordo di rinnovo contrattuale entro il 30 aprile 2013
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Con la mancata stipula dell’Accordo di rinnovo entro la data suddetta, era prevista l’erogazione a titolo dell’indennità di vacanza contrattuale, di una somma “una tantum” a copertura del periodo gennaio/maggio 2013.
Con il successivo accordo del 5 giugno 2013 è stato invece convenuto di erogare, a decorrere dalla retribuzione di giugno 2013, una rata di 35,00 euro mensili al 3° livello super a titolo di acconto su futuri aumenti che saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL di cui trattasi.
In virtù di tale Accordo con la retribuzione di giugno non deve essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’Accordo del 18 dicembre 2012; gli eventuali arretrati a tale titolo dall’1 gennaio saranno definiti al rinnovo del CCNL.
Si invitano le imprese associate ad erogare con la retribuzione del mese di giugno 2013 gli importi mensili, al fine di evitare contenziosi di natura previdenziale e sindacale, a seconda dei livelli di inquadramento dei singoli lavoratori, come segue:
Quadri euro 44,81; 1° livello 42,16; 2° livello 38,71; 3° livello 33,94; 4s livello 32,35; 4j livello 31,55; 5° livello 30,76; 6s livello 28,90; 6j livello 26,51.
I suddetti importi non dovranno essere considerati ai fini del calcolo della 14ma mensilità e dovranno essere evidenziati in busta paga con la dicitura “Acconto rinnovo CCNL”.