Con le retribuzioni del mese di gennaio 2004, va corrisposta la prima tranche dell’indennità di vacanza contrattuale ai sensi di quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dal contratto stesso, scaduto il 30 settembre 2003.
In base a quanto indicato dal Governo nel documento di programmazione economica e finanziaria, il tasso di inflazione programmata per il 2004 è pari all’1,7%.
Gli importi mensili dell’Ivc (pari al 50% del tasso programmato) da considerare per i singoli livelli di inquadramento sono, pertanto, i seguenti:
Livello |
IVC |
1° |
10,13 |
2° |
9,28 |
3° S |
8,99 |
3° |
8,68 |
4° |
8,20 |
5° |
7,94 |
6° |
7,64 |
L’Ivc cesserà di essere erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del Cccnl di cui trattasi.