Con le retribuzioni del mese di gennaio 2004, va corrisposta la prima tranche dell’indennità di vacanza contrattuale ai sensi di quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dal contratto stesso, scaduto il 30 settembre 2003.
In base a quanto indicato dal Governo nel documento di programmazione economica e finanziaria, il tasso di inflazione programmata per il 2004 è pari all’1,7%.
Gli importi mensili dell’Ivc (pari al 50% del tasso programmato) da considerare per i singoli livelli di inquadramento sono, pertanto, i seguenti:
| Livello | IVC |
| 1° | 10,13 |
| 2° | 9,28 |
| 3° S | 8,99 |
| 3° | 8,68 |
| 4° | 8,20 |
| 5° | 7,94 |
| 6° | 7,64 |
L’Ivc cesserà di essere erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del Cccnl di cui trattasi.










