Il 16 ottobre 2014 è stato sottoscritto dalle Associazione dell’edilizia – CLAAI, Confartigianato, Casartigiani, CNA – ed i sindacati di categoria – Fillea/CGIL, Filca/CISL, Feneal/UIL – un nuovo accordo sull’edilizia…
L’obiettivo è riallineare il livelli retributivi dell’artigianato a quelli previsti dagli altri contratti del settore sottoscritti successivamente tenendo conto della riduzione inflazionistica nel frattempo intervenuta.
CCNL edilizia artigianato 2014
Con riferimento ai contenuti dell’accordo stesso, le parti in osservanza della clausola contenuta nella dichiarazione comune a margine delle tabelle salariali, di cui all’accordo 24 gennaio 2014, con il quale era stato rinnovato il CCNL da valersi per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali dell’edilizia, hanno inteso procedere alla armonizzazione dei salari contenuti nel suddetto accordo con quelli definiti in analoghi contratti del settore al fine di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, in considerazione del perdurare della crisi del comparto delle costruzioni e della riduzione inflazionistica intervenuta.
In tal senso sono state rideterminate le tabelle salariali, con annullamento delle precedenti, contenute nell’accordo del 24 gennaio 2014.
In sintesi il nuovo accordo prevede:
- La scadenza del contratto è stata spostata dal marzo al giugno 2016.
- Le tranche contrattuali sono state ridotte da tre a due: la prima (di 33,00 euro al 3° livello) già erogata da gennaio 2014, l’altra che scatterà da luglio 2015 (e non da gennaio).
- Il nuovo importo della seconda tranche -di 22,60 € al 3° livello- è già decurtato del contributo mensile -di 10,40 € al 3° livello- che le Organizzazioni sindacali hanno chiesto venga versato, da gennaio 2015, a tutti i lavoratori per la loro previdenza complementare, con una conseguente iscrizione contrattuale di tutti i dipendenti a Prevedi. Si è chiarito che tale iscrizione, però, non comporta l’adesione ordinaria al fondo previdenziale (con i conseguenti ulteriori oneri), né tanto meno il conferimento del TFR.
- A titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali, dall’aprile del 2017, è poi prevista l’erogazione di un ulteriore importo -di 44,00 € al 3° livello- che però sarà riassorbito dai futuri rinnovi.
- Per quanto attiene il salario di produttività, o Elemento variabile della retribuzione (EVR), si è chiarito che il 6%, che era stato confermato nell’accordo di gennaio, costituisce la misura massima, e non il riferimento assoluto per il suo calcolo sulla base dei parametri indicati contrattualmente.