Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 30 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2003, ha stabilito che in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l’anno da:
a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all’art. 240 del DPR
495/92; ovvero
b) persona dipendente dal titolare dell’autorizzazione provinciale all’esercizio
dell’attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle
seguenti qualifiche professionali:
- operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane).
- operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio).
Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione propone istanza alla Provincia, indicando il requisito fra quelli innanzi previsti posseduto dal sostituto. Le generalità del sostituto sono comunicate all’ufficio della motorizzazione.
Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia o alla motorizzazione.