“Ci sono gravi carenze nella pianificazione, nel coordinamento e nei controlli
MOLTI ASPETTI SONO DA RIVEDERE”
Come noto, quello edile è un settore vario e da sempre caratterizzato da complessi problemi legati alla sicurezza e, non a caso, i dati relativi agli infortuni in tale settore lo inseriscono tra i maggiormente esposti a rischio.
La complessità e la pericolosità intrinseca ad alcune lavorazioni, la presenza contemporanea di più aziende in uno stesso cantiere, la scarsa attenzione ad una politica di prevenzione con gravi carenze soprattutto a livello di pianificazione e coordinamento, così come interazioni anomale tra le varie imprese presenti in cantiere, lo scarso controllo sull’operato delle imprese, l’uso di materiali non idonei e l’atteggiamento di committenti che impongono alle imprese tempi e modi di esecuzione del lavoro sempre più ristretti e che mal si conciliano con le esigenze della sicurezza sono tutti fattori che concorrono ad ostacolare l’applicazione corretta delle norme di prevenzione .
Il Decreto Legislativo 494/96 ha introdotto nel nostro sistema una serie di norme delle quali sono destinatari primari non più i datori di lavoro ma i committenti, mai prima d’ora chiamati in causa dalle normative.
Questa serie di adempimenti riguardano soprattutto la sfera della pianificazione e del controllo dei lavori, con una strategia che tende ad allargare il ventaglio di soggetti coinvolti nell’azione di prevenzione volta a migliorare le condizioni di sicurezza.
Tra le altre cose, imponendo alla committenza obblighi che non possono essere assolti se non in presenza di imprese che abbiano espletato gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 626/94, la norma vuole anche precludere l’accesso al cantiere ad appaltatori non in regola.
In tale contesto si è inserito più di recente il Decreto Legislativo 528/99 che, modificando in parte il Decreto Legislativo 494/96, ne ha confermato lo spirito generale pur modificandone alcuni punti troppo restrittivi soprattutto per le Pmi del settore. Anche il Decreto 528 fissa l’inizio dell’azione di prevenzione prima ancora dell’inizio dei lavori, quindi in fase di progettazione; è in questo momento, infatti, che viene imposto al committente di operare precise scelte in ordine alla programmazione, alla progettazione dei lavori ed alla scelta dei materiali secondo i criteri e le norme generali di tutela fissati dai contenuti del Decreto Legislativo 626 .
Per le imprese gli obblighi restano quelli previsti dal Decreto Legislativo 494, fatta eccezione per l’introduzione dell’obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza; ovviamente, nel nuovo contesto, le norme da rispettare non sono più quelle di legge strettamente intese, ma anche quelle dettate dalla committenza attraverso i Piani di Sicurezza e Coordinamento. Ulteriori novità riguardano l’obbligo di notifica, le procedure di valutazione del rumore, la riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione, e le visite sanitarie periodiche.
Di sicuro il Decreto Legislativo 528 ha profondamente inciso su alcune criticità applicative della precedente normativa agevolando notevolmente il percorso di adeguamento soprattutto per le piccole e medie imprese, di pari passo però non sono stati sminuiti i principi ispiratori del Decreto Legislativo 494/96, quali l’allargamento delle responsabilità, la valutazione dei rischi, la promozione della programmazione e del controllo quali cardini della sicurezza in cantiere.
Pur in un contesto così innovativo, permangono alcune zone “oscure” che contribuiscono a rendere difficoltoso il cammino verso l’applicazione della normativa; tra queste proprio l’introduzione del committente nel circuito delle responsabilità in materia di tutela dei lavoratori; infatti nella maggioranza dei casi il Committente è persona comune del tutto ignara dei problemi di sicurezza e salute del lavoro, non in grado, quindi, di affrontare una normativa così articolata e complessa.
Domenico Berritto
consulente per la sicurezza aziendale – Claai
dal Notiziario CLAAI – Dicembre 2001