Collaboratori “a progetto” e sicurezza sul lavoro
Quali tutele per la categoria dei collaboratori e su chi ricadranno gli oneri della loro sicurezza?
di DOMENICO BERRITTO*
Nella circolare del Ministero del Lavoro (numero 1/2004) recentemente emanata e contenente i primi chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni a progetto, sono state indicate anche le linee guida per la tutela previdenziale in caso di infortunio di questa categoria atipica.
Il legislatore si è però limitato a disporre una indiscriminata applicazione di tutta la normativa prevenzionistica in senso stretto piuttosto di definire una disciplina specifica realmente adeguata al profilo lavorativo specifico.
Il limite maggiore delle disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (articolo 61-74) sotto il profilo della tutela delle condizioni di lavoro è costituito dall’estrema superficialità con cui il legislatore ha dato corpo alle indicazioni contenute nella legge – delega.
Se consideriamo che già la Legge 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) stabiliva per le collaborazioni coordinate e continuative la previsione di “tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro”, l’intervento del legislatore delegato è stato quello di disporre l’applicazione indiscriminata di tutta la normativa prevenzionistica contenuta nel D.Lgs. 626/94 e ss.mm. “quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.
Tutto ciò ha inevitabilmente portato a una notevole confusione sia sul piano giuridico che concettuale e funzionale : come si possono applicare al collaboratore le prescrizioni previste per i lavoratori subordinati dal D.Lgs.626/94 senza pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione della prestazione? e su chi dovrebbero gravare gli oneri derivanti ad esempio dall’obbligo di uso dei dispositivi di protezione (acquisto e manutenzione dei dispositivi) visto il generale divieto che le misure relative alla sicurezza sul lavoro comportino oneri finanziari per i lavoratori?.
Ma vi è di più: quali sarebbero, infatti, le sanzioni ipotizzabili per un collaboratore a progetto in caso di inosservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro? del tutto incompatibili con l’assenza del vincolo di subordinazione.
Ulteriori problemi sorgono anche nell’area del D.Lgs. 494/96 in cui la figura del lavoro autonomo (quale il collaboratore a progetto) ha una fisionomia normativamente definita.
In sintesi la norma così come approvata produce inevitabilmente inefficacia operativa e sanzionatoria ed apre il campo alle interpretazioni più varie e disparate, certo è che la criticità derivante dall’esigenza di coordinare la gestione autonoma del progetto con l’organizzazione della sicurezza finisce col limitare notevolmente il requisito dell’autonomia professionale del collaboratore e contemporaneamente viene a porre un aggravio ulteriore per le aziende che intendono ricorrere a questa forma di lavoro, vantaggiosa proprio per la sua originale “flessibilità”.
Forse il legislatore delegato avrebbe meglio operato enucleando una normativa specifica come indicato anche nelle recenti Raccomandazioni del Consiglio Europeo relative al miglioramento della protezione e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi.
*consulente Claai per la sicurezza ambientale e sul lavoro
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede Claai di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.