La CLAAI, le altre organizzazioni nazionali dell’Artigianato, la Uiltucs-UIL e la Filcams-Cgil hanno perfezionato il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere. Le Parti hanno,altresì, sottoscritto un avviso comune sulla possibilità di affitto della poltrona/cabina per le imprese dell’acconciatura e dell’estetica.
La Fisascat-Cisl, pur avendo partecipato attivamente alla definizione dei testi, al momento della firma ha ritirato la propria disponibilità.
L’accordo di rinnovo, che ha durata triennale e scadrà il 31/12/2012, prevede il conglobamento in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” dei seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).
L’accordo determina, inoltre, aumenti retributivi a regime, riferiti al 3° livello, pari a: 30,00 euro a partire dall’1/10/2011, 23,00 euro a partire dall’1/4/2012, 22,00 euro a partire dall’1/10/2012.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari a 220,00 euro lordi ( erogato 110,00 euro con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2011 e 110,00 euro a maggio2012).
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, gli importi di “una tantum” di cui sopra verranno erogati nella misura del 70%, alle medesime decorrenze.
L’accordo prevede, altresì, quanto segue:
Il contratto viene esteso ai centri benessere (ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera) e alla toelettatura di animali, ove la stessa sia attività prevalente.
Contratto a tempo determinato: E’ stata introdotta la possibilità di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti e per una durata massima di 8 mesi.
Lavoro stagionale: Oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, è possibile il ricorso al lavoro stagionale anche per attività concentrate in periodi dell’anno e collegate a flussi turistici. Ulteriori casistiche potranno essere previste dalla contrattazione collettiva regionale.
Apprendistato professionalizzante: Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 276/2003, è prevista la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti a partire dal 17° anno di età, in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della Legge 53/2003.
Ferie: Il periodo di ferie annuali per i lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 5 anni, passa da 28 a 30 giorni di calendario.
Diritto alle prestazioni della bilateralità: Con la sottoscrizione dell’accordo è stato contrattualizzato il diritto alle prestazioni previste dagli accordi interconfederali in materia di bilateralità.
Assistenza sanitaria integrativa: All’avvio dell’operatività del Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa previsto dall’Accordo interconfederale del 21/9/2010, verrà attivata la contribuzione a carico dell’impresa pari a
10,42 euro mensili, per ciascun dipendente, per 12 mensilità.
Per qualsiasi informazione e per ritirare la copia dell’accordo le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici della CLAAI – Napoli – Tel. 081/5544990.