Con il DPCM del 3 novembre sono state disposte nuove chiusure e la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni nelle regioni in cui i dati dell’epidemia sono peggiori.
Le disposizioni del nuovo decreto sono in vigore dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, tramite un’ordinanza ha inserito le singole regioni, in base ai parametri epidemiologici, all’interno delle diverse fasce, quindi l’Italia è stata divisa in regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”.
L’elenco delle regioni, aggiornato il 13 novembre, ora prevede che anche la Campania è zona “rossa”, alla Regione Campania pertanto si applicheranno anche le prescrizioni previste dagli articoli 2 e 3 del DPCM.
Ecco le principali disposizioni in vigore dal 15 novembre al 3 dicembre (a seguito della proroga della zona rossa decisa con ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre) in Regione Campania:
Coprifuoco
Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Attività sospese sia nelle zone “gialle” che nelle zone “rosse”:
- Parchi di divertimento;
- Palestre, piscine, centri benessere e centri termali;
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
- Sale da ballo e discoteche;
- mostre e musei;
- convegni e congressi.
Attività sospese nelle zone “rosse”
Sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne quelle previste dall’allegato 23 del DPCM:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di biancheria personale;
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Sono altresì sospesi tutti i servizi alla persona tranne le seguenti attività (allegato 24 del DPCM):
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere. –> Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 174 del 2005, “Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1 (taglio di barba e capelli), possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.”. Tuttavia, la Prefettura di Napoli ha stabilito che gli acconciatori non possano effettuare servizi di manicure e pedicure fino alla fine della “zona rossa”…
Scuole e formazione professionale in Campania
Per tutte le scuole sono confermate le disposizioni sull’obbligo di didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria e nelle università, la Regione Campania, con l’ordinanza n. 90, ha ribadito la sospensione delle attività in presenza nelle scuole fino al 23 novembre.
L’ordinanza n. 92 ha stabilito che a partire da mercoledì 25 novembre è consentito il ritorno a scuola in presenza per la scuola dell’infanzia e per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale. Per consentire la ripresa delle scuole, dal 16 novembre 2020, le Aziende Sanitarie Locali hanno effettuato lo screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, del personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi.
Allo stesso modo dal 24 novembre è stato avviato lo screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio, delle classi consentite dal DPCM: le classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado.
Con riferimento a quest’ultima previsione però l’Unità di Crisi regionale, il 28 novembre, ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, fino al 7 dicembre 2020. L’ordinanza n. 93 ha quindi confermato, con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori e la prosecuzione della campagna di screening.
Con le nuove norme è stato reintrodotto il divieto di gite scolastiche per tutte le scuole.
I corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi solo con modalità a distanza.
Ristorazione
In Campania, ora zona rossa, resta consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Centri commerciali
Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
Divieto di spostamenti tra i comuni e nuove norme per il TPL
Tutti gli spostamenti in Campania sono possibili solo per “comprovati motivi di lavoro o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” ed andrà esibita l’autocertificazione sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000.
È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
Inoltre, i datori di lavoro pubblici dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
La Regione Campania, con l’ordinanza n. 93, ha approvato le nuove Linee Guida relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea (compresi i taxi). Scarica qui le nuove regole.
CLAAI per le imprese
La CLAAI, con l’obiettivo di aiutare le imprese a superare questo momento, è disposizione delle imprese per:
- Favorire l’accesso al credito;
- Aiutare le imprese a diventare fornitrici della Pubblica Amministrazione;
- Richiedere gli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle imprese artigiane;
- Aiutare le imprese ad adeguarsi alle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci al numero 0815541574 o scriverci all’indirizzo e-mail claainapoli@claaicampania.it. L’associazione, anche se la Campania è stata dichiarata zona rossa, resterà regolarmente aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19.
Dubbi o curiosità? Consigliamo di dare un’occhiata anche alle FAQ del Governo e alle FAQ dell’Anci-Campania.