Vi comunichiamo le nuove precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare del 25/03/08.
Dalla suddetta data anche il singolo lavoratore potrà autonomamente compilare e inviare on line il modulo di dimissioni, previa autenticazione (rilascio di user id e password), dal sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/mdv).
Al termine della compilazione, che deve necessariamente avvenire per via telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende il modello non contraffabile e un codice identificativo del
modulo che attesta il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i 15 giorni entro i quali il lavoratore può consegnare il modulo delle dimissioni al datore di lavoro.
Resta ferma la possibilità del lavoratore di recarsi presso i soggetti abilitati per l’invio (Centri per l’Impiego, DPL, uffici Comunali, ecc.).
Si precisa, inoltre, che le Direzioni Regionali del Lavoro (all’infuori della DRL della Val d’Aosta) non rientrano tra i soggetti abilitati.
¨ Rientrano nella nuova procedura anche:
– le dimissioni per giusta causa.
– le dimissioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (sono esclusi, pertanto, gli amministratori, sindaci, ecc.,
il cui rapporto si configura quale lavoro autonomo).
¨ Nel modulo da compilare, in corrispondenza della sezione 3 – Dimissioni, quale data di decorrenza delle dimissioni si deve intendere il “primo giorno da cui decorre il preavviso”, ove previsto dal contratto di
lavoro.
¨ Le dimissioni effettuate entro l’anno di matrimonio e quelle rientranti entro il compimento del primo anno del bambino, devono essere presentate obbligatoriamente presso le Direzioni Provinciali del Lavoro
competenti per territorio.