Le istruzioni del Ministero del Lavoro per la fruizione di benefici normativi e contributivi
Il Ministero del Lavoro ha recentemente fornito alcuni chiarimenti circa la scadenza del prossimo 30 aprile 2009 per l’invio del modello di autocertificazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro.
Si ricorda in proposito che la legge 296/2006 subordina l’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali stipulati con le organizzazioni dei lavoratori, ed al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
A proposito di tale secondo requisito la circolare ha chiarito che non occorre il materiale rilascio del documento, ma è sufficiente che gli istituti previdenziali verifichino i presupposti per il suo rilascio, a seguito della richiesta di un beneficio di carattere contributivo. La circolare ha inoltre chiarito che ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC l’interessato può autocertificare l’inesistenza a suo carico di violazioni delle fattispecie penali ed amministrative di cui alla Tabella A allegata al D.M. 24.10.2007, tra le quali ricordiamo:
– la violazioni alle norme di sicurezza nelle costruzioni, alle norme generali di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni
– l’occupazione di lavoratori extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e/o di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
In sintesi, i benefici contributivi si riferiscono agli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, come ad esempio quelli previsti:
-per i lavoratori disoccupati, in mobilità, assunti in sostituzione di maternità, assunti con contratto di inserimento
– sugli elementi definiti dalla contrattazione territoriale o di secondo livello;
– per il settore edile pari allo sconto dell’11,50%;
– per la riduzione del tasso INAIL,
con esclusione del contratto di apprendistato.
Per i datori di lavoro che già usufruiscono di benefici contributivi il termine per l’invio dell’autocertificazione è fissato al 30 aprile 2009.
Il Ministero ha ancora specificato che anche i datori di lavoro che, pur non godendo al momento di alcun beneficio, hanno comunque fruito delle agevolazioni contributive suddette negli anni pregressi, sono tenuti al rispetto della scadenza sopra illustrata, e dunque a presentare l’autocertificazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’Ufficio Sindacale della CLAAI, anche al fine di reperire il testo dell’Autocertificazione di cui trattasi.