l Ministero dello sviluppo economico, con proprio parere del 28 agosto 2014, si è pronunciato sull’ammissibilità della notificazione via PEC delle sanzioni amministrative alle imprese da parte delle Camere di Commercio.
Nello stesso parere il Mise rileva che il codice dell’amministrazione digitale (CAD), a seguito delle modifiche introdotte con il DL 179 del 2012, ha fissato i seguenti principi:
a) la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e la PA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
b) con le medesime modalità le PA adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
c) con DPCM 22 luglio 2012 era già stabilito che “dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica; a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.”
Ne consegue che l’utilizzo esclusivo della PEC, non è posto in termini di facoltà per il cittadino, ma di obbligo reciproco per le comunicazioni tra PA e imprese.
Per adempiere tale obbligo la PA ha l’onere di verifica dell’indirizzo PEC, sulla base di quanto riportato nell’indice INI PEC, unico elenco predisposto per verificare l’esistenza e la veridicità delle PEC; dopo tale verifica e l’individuazione dell’indirizzo PEC da utilizzare, la PA può procedere con le modalità ordinarie in materia di notifica, compiuta giacenza, ecc.
Infine, il Mise evidenzia, per completezza, che Equitalia ha esteso (dal 26 agosto 2014) anche alle imprese individuali la notifica delle cartelle di pagamento di propria competenza esclusivamente tramite PEC.