IMPRESE & DIRITTO
La capogruppo nelle joint venture
di GIANLUCA STANZIONE
Le associazioni temporanee di imprese, le anglosassoni joint venture, sono raggruppamenti di imprese che cooperano insieme per portare a termine un’opera o per eseguire complesse forniture.
Il fenomeno è diffuso nelle gare d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche o per l’effettuazione di pubbliche forniture.
Il vantaggio consiste nel poter partecipare alle gare dividendo i costi e alcune attività esecutive mantenendo la propria autonomia ed evitando di ricorrere a strutture giuridiche più complesse come le società o i consorzi.
Nei confronti del committente, pertanto, le diverse imprese si presentano congiuntamente, affidando ad una sola di esse, la cd. capogruppo, il compito di rappresentarle e di coordinare la loro attività.
Questo avviene con il conferimento alla capofila, da parte di tutte le altre imprese associate, di un mandato collettivo con rappresentanza che è sicuramente disciplinato dalle norme di diritto comune ma, solo, in quanto compatibili con le norme specifiche contenute nella specifica disciplina della legge 11 febbraio 1992, numero 109, nel T.U. in materia di appalti pubblici e forniture, il Dpr 21 dicembre 1999 numero 554 e, per i pubblici servizi, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157 e nel decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 158.
Al riguardo occorre evidenziare la norma dell’articolo 95, comma 5, del T.U. in materia di appalti pubblici e forniture, che stabilisce che il mandato conferito dalle imprese facenti parte dell’associazione temporanea alla capogruppo è gratuito ed irrevocabile, mentre l’articolo 1709 codice civile prevede che il mandato si presume oneroso.
Peraltro l’articolo 1710 codice civile dispone che venga valutata con minor rigore la colpa di colui che non ha adempiuto un’obbligazione di cui si era fatto carico senza corrispettivo.
Occorre chiedersi, pertanto, se, come conseguenza della gratuità, sia applicabile al mandato conferito alla capogruppo la previsione da ultimo citata con conseguente minor rigore nella valutazione di un’eventuale colpa della mandataria in caso di inadempimento.
L’interpretazione più adeguata sembra essere quella di coloro che hanno sottolineato come, in realtà, la funzione della capogruppo non sia quella tradizionale del mandatario ma quella di rappresentanza unitaria delle imprese partecipanti alla gara d’appalto.
Dal momento che la capofila non si pone nei confronti delle mandanti come portatrice di un interesse contrapposto e distinto, il mandato perde la sua natura sinallagmatica con conseguente gratuità dello stesso.
Ulteriore corollario sarebbe il minor rigore nella valutazione della colpa, in caso di inadempimento, in quanto, ragionando diversamente, la mandataria si troverebbe non solo a porre in essere attività di un certo rilievo senza compenso, ma anche a dover rispondere nei confronti delle mandanti in caso di colpa trascurabile.