OSSERVATORIO CONTRATTI
Di seguito riportiamo le principali norme contrattuali che disciplinano l’apprendistato nelle aziende odontotecniche:
Periodo di prova – Per l’assunzione in prova dell’apprendista non è richiesto l’atto scritto. Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.
Durata dell’apprendistato e percentuali retributive – La durata del tirocinio degli apprendisti per il settore odontotecnico è fissata in 5 anni. La retribuzione viene determinata mediante l’applicazione delle percentuali di seguito indicate sulla retribuzione globale (paga base e contingenza) al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal Ccnl in vigore per l’operaio qualificato (4° livello).
1° TRIM.: 55%; 2° TRIM.: 57%; 2° SEM.: 63%; 3° SEM.: 66%; 4° SEM.: 68%; 5° SEM.: 72%; 6° SEM.: 76%; 7° SEM.: 85%; 8° SEM.: 85%; 9° SEM.: 90%; 10° SEM.: 90%.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore idoneo rispetto all’attività la durata viene ridotta di mesi 6; per quelli con qualifica professionale idonea, viene ridotta di mesi 3.
Le percentuali di retribuzione in questi ultimi casi variano rispetto alle precedenti (le tabelle sono disponibili c/o la Claai).
Età di assunzione – Fino al compimento del 29° anno di età. Per gli apprendisti assunti tra i 26 ed i 29 anni il calcolo della retribuzione andrà effettuato sulla retribuzione globale del 3° livello con le seguenti progressioni percentuali: 1° SEM.: 75%; 2° SEM.: 85%; 3° SEM. e seguenti: 90%. Al termine del tirocinio gli apprendisti saranno inquadrati nel 3° livello.
Malattia e infortuni – In caso di malattia viene corrisposta una indennità sostitutiva pari al 45% dal 1° al 20° giorno e dal 21° al 120° giorno il 30% della paga tabellare netta. Per gli infortuni il 100% della retribuzione di fatto al netto.
Ferie – 30 giorni per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni, minimo 4 settimane all’anno (160 ore) per gli altri.
Gratifica natalizia – E’ pari a 4,33 settimane di retribuzione globale di fatto.
Apprendisti impiegati – la durata è di due anni e 6 mesi ridotta a 2 in caso di possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all’attività ed a 2 anni e 3 mesi in caso di possesso di attestato di qualifica professionale idoneo.