Lavori in quota e rischio cadute dall’alto: gli obblighi previsti nel D.Lgs.81/2008
La prevenzione del rischio di caduta dall’alto, gli obblighi del datore di lavoro e la formazione obbligatoria per i lavoratori
di DOMENICO BERRITTO
Il Decreto 81/2008 nella riformulazione degli obblighi già previsti dalla normativa antinfortunistica precedente, non si è limitato solo ad inasprire le sanzioni per alcune tipologie di comportamenti, ma è sceso nei dettagli di alcune prescrizioni relative alla valutazione dei rischi, alla protezione dei posti di lavoro in quota, alla fornitura dei dispositivi di protezione messi a disposizione ed alla formazione “specifica” dei lavoratori addetti a mansioni con rischi gravi e specifici.
Innanzitutto occorre ricordare che la mancanza di protezioni verso il vuoto, che espone il lavoratore al rischio di caduta dall’alto è fra le “gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”, dunque non solo la sospensione dell’attività a rischio ma il blocco dell’intero esercizio dell’attività dell’impresa. Già tale sanzione dovrebbe indurre i datori di lavoro a riflettere sulle condizioni di sicurezza da predisporre per i posti di lavoro in quota e sulla importanza di una corretta valutazione del rischio ai fini della adozione di adeguati sistemi di prevenzione come previsto dall’art.15 del D.Lgs.81/2008.
Sempre l’art.15 prevede poi tra le misure generali di tutela anche adeguata “formazione ed informazione” per i lavoratori ed in particolare per coloro che accedono a zone con rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed un adeguato addestramento.
L’intero meccanismo di prevenzione previsto dal D.Lgs.81 può “incepparsi” non certo per merito della “sfortuna” ma soltanto per l’omissione da parte di colui che ha la responsabilità di provvedere a quanto la norma impone.
Quindi, solo a fronte di un esatto e puntuale adempimento delle prescrizioni normative, condito anche dall’esperienza concreta e da un supporto tecnologico, il novero dei casi di infortunio rimessi al caso “sfortunato” rimarrà una ridottissima casistica.
In tutte le altre ipotesi, purtroppo, la spregiudicatezza di alcuni comportamenti (da parte del datore di lavoro) insieme all’incoscienza dei lavoratori continuerà a avere come conseguenza l’aumento dei casi di infortunio gravi o gravissimi.
Non è mai stata e non sarà mai la sfortuna a mietere vittime, ma l’errato modo di intendere e operare sul posto di lavoro.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.