Legge 123 /2007 art. 3 e 6: la “cantierizzazione” degli appalti interni
Nuovi vincoli di sicurezza per gli appalti interni introdotti dalla Legge 123/2007
di DOMENICO BERRITTO*
Legge 03.08.2007 n. 123, entrata in vigore il 25 agosto 2007, contenente la delega il Governo ad emanare entro nove mesi (25 maggio 2008), il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il riassetto delle normative vigenti in materia, ha nel frattempo introdotto misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, misure operative dal 25 agosto 2007. Questo mese ci soffermiamo su una delle innovazioni più significative apportate dalla nuova normativa, ossia quelle previste agli articoli 3 e 6, con le modifiche introdotte all’art. 7 del D.Lgs. 626/94.
Con queste nuove norme il Legislatore inasprisce ulteriormente gli obblighi e le sanzioni a tutela della sicurezza nella gestione degli appalti e subappalti o contratti d’opera, nella convinzione che la frammentazione (e l’affidamento all’esterno) non solo delle attività connesse ai lavori edili e d’ingegneria civile nel settore delle costruzioni, ma anche delle lavorazioni accessorie ai processi produttivi (quali l’installazione, la manutenzione di impianti ed attrezzature, le pulizie, la movimentazione meccanizzata di carichi, la gestione dei magazzini, ecc.) resasi necessaria sia per ragioni tecnico-specialistiche sia perché vantaggiosa dal punto di vista economico, a causa della sovrapposizione delle varie fasi e delle diverse organizzazioni di lavoro in uno stesso luogo possono determinare l’insorgenza dei cosiddetti “rischi interferenziali” aumentando l’insorgenza di infortuni sul lavoro.
La principale novità introdotta dall’art. 3 è quella di valutare, documentare ed eliminare i rischi di interferenza nei lavori interni attraverso un unico documento di valutazione dei rischi, in particolare viene così modificato l’art. 7 al comma 3 novellando ora l’obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto d’appalto o contratto d’opera e nel quale dovranno essere indicate le misure adottate per eliminare le interferenze tra le diverse fasi di lavorazione. Non andranno, quindi, considerati in tale documento i rischi specifici propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, (già considerati nei singoli Documenti di Valutazione dei rischi, da tempo obbligatori per tutte le imprese) ma solo quei rischi “nuovi” creati dalla contemporaneità delle lavorazioni di più imprese.
Il datore di lavoro committente, pertanto, dopo aver valutato tutti i pericoli interferenziali ed i rischi derivanti per i lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dovrà provvedere a redigere un documento (scritto) contenente una relazione sulla valutazione dei rischi di potenziali interferenze, e l’individuazione delle misure di tutela da adottare per eliminare tali interferenze.
Tra tali misure di tutela dovranno, inoltre, essere previste sia quelle di cooperazione, ossia volte a ridurre o eliminare i rischi comuni ai lavoratori nell’esecuzione dei lavori, sia quelle di coordinamento, ossia quelle volte a razionalizzare le diverse fasi di lavoro per evitare pericolose sovrapposizioni, disaccordi e/o intralci, pianificando ed armonizzando gli interventi di prevenzione e protezione.
Naturalmente, come ha in più occasioni ribadito anche la Corte di Cassazione, è necessario che committente ed appaltatore “valutino insieme la fonte di pericolo e il modo per meglio eliminarla”, pertanto, presupposto essenziale per l’adempimento all’obbligo di cooperazione e coordinamento è la reciproca informazione sui rispettivi rischi lavorativi .
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.










